Apprendistato
L’apprendistato, il cui utilizzo è ammesso in tutti i settori di attività, viene definito come il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il D.Lgs. 81/2015 ha previsto le seguenti tre tipologie contrattuali:
- «apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore»; - «apprendistato professionalizzante»;
- «apprendistato di alta formazione e ricerca».
La prima e la terza tipologia integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. La disciplina deve essere integrata con quanto previsto dalla L. 107/2015 di riforma del sistema scolastico (cosiddetto La buona scuola) che regolamenta anche l’alternanza scuola-lavoro, ossia i periodi formativi on the job che gli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado devono effettuare all’interno delle aziende.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Questo significa che è possibile occupare 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati o qualificati.
Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
Le disposizioni in materia di limiti numerici non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le regole di cui all’art. 4 della L. 443/1985.
Ferma restando la possibilità per i CCNL di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione di tali disposizioni sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.