Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
La cassa integrazione guadagni ordinaria è un ammortizzatore sociale con la funzione di integrare (sostegno al reddito) la retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione dell’attività e di mantenere il legame con l’impresa in funzione della ripresa dell’attività lavorativa.
La CIGO può essere attivata per causali temporanee (mancanza di commesse, eventi meteorologici, ecc.) con previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.
Campo di applicazione – Dal lato dei datori di lavoro, la disciplina della CIGO continua ad applicarsi alle seguenti imprese con almeno un lavoratore dipendente occupato:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR 602/1970;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Procedura – In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle RSA o RSU (ove esistenti) o in mancanza alle articolazioni territoriale delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 14 D.Lgs. 148/2015):
- le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
- l’entità;
- la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa esame che può essere svolto anche in via telematica.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della predetta comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare alla RSA o RSU:
- la durata prevedibile della sospensione o riduzione;
- il numero dei lavoratori interessati.
Inoltre, quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 16 ore settimanali, su richiesta dell’impresa o delle RSA o RSU, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione, si procede ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta.
Limiti generali di durata – In relazione a ciascun istituto di integrazione salariale per ciascuna unità produttiva, CIGO e la CIGS non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 22, c. 5 D.Lgs. 148/2015, che prevede che la durata dei trattamenti straordinari d’integrazione salariale concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà venga computata:
- nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi;
- per intero per la parte eccedente i 24 mesi.
Ciò per favorire, come primo ammortizzatore sociale la solidarietà, vale a dire riduzione di orario e non sospensione.
Misura (regole generali) – La misura dell’ammontare delle integrazioni salariali è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale (non può in ogni caso superare il massimale – v. infra), ridotto del 5,84% (art. 3 D.Lgs. 148/2015 – INPS circ. 197/2015).
Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.
Per le modalità di quantificazione occorre distinguere:
- per i lavoratori con retribuzione fissa periodica (la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività), si prevede l’erogazione di un’integrazione entro i limiti in precedenza richiamati, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato. Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore;
- per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.
Ai lavoratori beneficiari spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno nucleo familiare qualora non siano presenti figli nel nucleo destinatari dell’assegno unico universale.
Pagamento della CIG (regole generali) – Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga (salva la possibilità di richiedere il pagamento diretto) e l’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte (art. 7, D.Lgs. 148/2015). Si ritiene che l’obbligo di pagare le integrazioni (salvo diverse previsioni nell’accordo sindacale) e la possibilità di recuperarle con i contributi, continuino a scattare dopo l’autorizzazione ministeriale.
In caso di cessazione dell’attività il datore di lavoro può chiedere il rimborso mediante l’invio dell’Uniemens riferito all’ultimo mese di attività (INPS, circ. 197/2015).
Aspetti contributivi e fiscali – L’importo anticipato a titolo di CIG, in quanto prestazione previdenziale, non è soggetto a contribuzione previdenziale e assistenziale, nonché ai premi INAIL. Dette somme sono invece soggette all’IRPEF: tassazione corrente se corrisposte nell’anno di insorgenza; tassazione separata se corrisposte in anni successivi.
Contributo addizionale – Oltre alla normale aliquota di finanziamento della CIGO (1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per le imprese fino a 50 dipendenti; 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per le imprese con più di 50 dipendenti), salvo che per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, in caso di ricorso alla CIGO è dovuto un contributo addizionale in misura pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di CIGO fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- al 12% della retribuzione globale oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- al 15% della retribuzione globale oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale sia determinata secondo le aliquote che seguono (art. 5, c. 1 ter, D.Lgs. 148/2015):
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nei periodi di integrazione salariale fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%.
L’obbligo di versare il contributo addizionale scatta dal mese di paga successivo alla data dell’autorizzazione INPS. La retribuzione globale che sarebbe spettata su cui calcolare il contributo addizionale, include anche le mensilità aggiuntive.
Il contributo non è dovuto:
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale (INPS, circ. 4/2018);
- dalle imprese commissariate (art. 7, c. 10-ter, D.L. 20.5.1993, n. 148, convertito nella L. 236/1993);
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste.
Contributi figurativi – I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura.
Per tali periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.
Inoltre, le somme occorrenti alla copertura di tale contribuzione devono essere versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del beneficiario.
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