Autoliquidazione
Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio INAIL mediante l’autoliquidazione.
La procedura consiste nel calcolare, utilizzando i dati forniti dall’INAIL e quelli direttamente conosciuti dal datore di lavoro, il premio dovuto a saldo per l’anno solare scaduto (regolazione) e il premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno solare in corso, per ciascuna posizione assicurativa e voce di tariffa, effettuando un unico versamento pari all’importo che scaturisce dalla somma algebrica dei predetti risultati.
La procedura dell’autoregolazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’INAIL; questi devono essere però calcolati e versati in modo autonomo e, quindi, non possono essere compensati con i premi INAIL.
Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani. Sono esclusi dall’autoliquidazione, invece, gli altri “premi speciali unitari”.
Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.
Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.
Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato.
Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in quattro rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.