Contratto di prestazione occasionale
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono far ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto di determinati limiti economici e di quello orario pari a non più di 280 ore nell’anno civile, i soggetti diversi da quelli che utilizzano il libretto di famiglia, quali per es. professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche, condomini, ecc.
È vietato utilizzare prestazioni occasionali:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato oppure più di 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato nei nelle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo (INPS, circ. 103/2018: alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, aree di campeggio);
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da pensionati o disoccupati purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 413.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
La misura minima oraria del compenso è pari a euro 9, tranne che nel settore agricolo. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso, nonché l’1% per gli oneri gestionali.
Pertanto, il costo è pari a euro 9 (netto al lavoratore) + euro 2,97 (contributi) + euro 0,32 (INAIL) + euro 0,12 (oneri). L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a euro 36,00 anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della già menzionata misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in euro 9. È possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, previa comunicazione almeno un’ora prima.