Malattia
La malattia è uno stato patologico che comporta un’incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione.
Rientrano nel suddetto concetto anche situazioni non direttamente collegabili all’alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Decorso tale termine il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando il regolare preavviso (per la tipologia di licenziamento).
Il termine di conservazione del posto di lavoro è praticamente stabilito dai contratti collettivi, che in generale ne fissano la durata a seconda dell’anzianità di servizio oppure della qualifica.
Scaduto il periodo di comporto, il datore di lavoro può legittimamente licenziare il lavoratore anche in costanza di malattia.
L’inabilità al lavoro causata dalla malattia dà diritto al lavoratore di godere, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, dei mezzi necessari al sostentamento e all’assistenza sociale.
L’art. 2110 c.c. prevede che in caso di malattia, se la legge o la contrattazione collettiva non stabiliscono forme equivalenti di previdenza e assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità.
Sono a carico del datore di lavoro le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori ammalati aventi qualifica di impiegato e quadro (art. 6, c. 4, R.D.L. 1825/1924), con esclusione di quelli del settore terziario (commercio), nonché le retribuzioni integrative previste dai CCNL per le restanti qualifiche. Sono a carico dell’INPS (dal 1° gennaio 1980) le indennità di malattia temporanee da erogarsi ai lavoratori aventi qualifica di operaio o salariato e impiegato del settore terziario (art. 74, L. 833/1978).
Il trattamento economico di malattia è corrisposto agli aventi diritto del datore di lavoro anche, di norma, quando le indennità temporanee sono a carico dell’INPS (art. 1, D.L. 663/1979, L. 33/1980).
Gli importi anticipati per conto dell’INPS sono conguagliati dal datore di lavoro, attraverso la denuncia mensile UniEmens (ex mod. D.M. 10/2) e DMAG (per gli agricoli), con i contributi e le altre somme dovute allo stesso INPS.
Scopri cos’è invece la malattia professionale.
Il lavoratore in malattia, per non perdere il diritto all’indennità economica, è tenuto a mantenere la reperibilità presso il luogo indicato nel certificato.