Il congedo parentale

31 Ottobre 2022

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 105/2022, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità indicate di seguito.

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatta salva l’ipotesi in cui il padre lavoratore eserciti il diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore può chiedere un congendo di paternità, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater C.C., l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Il congedo parentale è un diritto

Il diritto all’astensione facoltativa costituisce un diritto potestativo di sospendere unilateralmente la prestazione di lavoro: il requisito essenziale per poterne fruire è, quindi, l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso e produttivo dei suoi effetti.

Sono esclusi dal diritto i lavoratori sospesi a zero ore, disoccupati o impossibilitati alla prestazione. Il diritto viene meno con la cessazione o la sospensione del rapporto.

Altra condizione necessaria per l’esercizio del diritto in esame è il divieto, in capo al lavoratore, di svolgere attività comunque retribuita alle dipendenze di terzi, durante l’astensione facoltativa.

Il genitore “solo”

La situazione di genitore solo si verifica in caso di morte di un genitore, di abbandono del figlio da parte di un genitore, di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore oppure di grave infermità di un genitore. Detta situazione può essere autocertificata. La circostanza di genitore solo viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. Situazione, quest’ultima, che deve essere portata a conoscenza sia dell’INPS che del datore di lavoro. Il riconoscimento interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato solo se il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro.

Come fare domanda

I genitori che intendono chiedere il congedo parentale (astensione facoltativa) sono tenuti a presentare, all’Inps e al datore di lavoro, domanda di astensione dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

I certificati devono essere rilasciati dai medici del SSN e dai medici convenzionati con il SSN. Qualora siano redatti da medici diversi, l’Inps o il datore di lavoro hanno la facoltà di chiederne la regolarizzazione.

La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente per via telematica, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

I canali attraverso i quali la suddetta domanda può essere inoltrata sono i seguenti:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164.

La domanda telematica prevede la possibilità (istruzioni allegate al modulo di domanda) di allegare documentazione utile per la definizione della pratica, tra cui, a titolo di esempio:

  • provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata;
  • provvedimenti di adozione o affidamento;
  • autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
  • attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

A parte, deve essere trasmessa (raccomandata) o consegnata all’Inps competente, in forma cartacea (informazioni rilevabili dal modulo di domanda), ogni certificazione medico-sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità, (come, ad esempio, la grave infermità dell’altro genitore rilevabile da certificazione medica).

Detta documentazione deve essere consegnata in busta chiusa e sulla busta deve essere indicato:

  • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio on line della domanda;
  • la dicitura “documentazione domanda di congedo parentale – certificazione medico sanitaria” (ai fine della legge sulla privacy).

Effetti sul rapporto di lavoro

Il periodo di astensione facoltativa è considerato utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio, con esclusione, tuttavia, di effetti su ferie, gratifica natalizia e quattordicesima mensilità, salvo diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva. Il periodo di astensione facoltativa è computabile ai fini del calcolo del TFR come periodo lavorato. La generalità della giurisprudenza di merito ritiene legittime le clausole dei contratti o accordi collettivi che prevedono la non computabilità del suddetto periodo ai fini del riconoscimento della progressione di carriera.

Indennità INPS

Hanno diritto all’indennità giornaliera di maternità facoltativa le medesime lavoratrici di cui all’astensione obbligatoria e i lavoratori padri, esclusi i soggetti addetti ai servizi domestici e familiari e quelli a domicilio. L’indennità è pari, fino a 12 anni di vita del bambino, al 30% della retribuzione (riferita al periodo mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente prima di ciascun periodo di astensione richiesto) per un periodo complessivo, tra genitori, di 9 mesi, di cui 3 mesi alla madre (non trasferibili all’altro genitore), 3 mesi al padre (non trasferibili) e ulteriori 3 mesi, da fruire alternativamente tra i due genitori.

Ulteriori periodi di congedo (oltre 9 nove mesi) possono essere indennizzati (nel rispetto del limite dei 12 anni di età del bambino) ma solo se l’interessato possiede un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (determinato secondo i criteri previsti per l’integrazione della pensione al minimo).

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