Il 31 gennaio 2023 scade il termine entro il quale i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono dichiarare telematicamente al Ministero del Lavoro la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla L. 68/1999.
Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Non risultano, al momento, novità sostanziali relative ai contenuti della denuncia 2023 anche perché non ci sono state modifiche normative influenti sulla denuncia stessa avvenute nel corso dell’ultimo anno. L‘adempimento non riguarda i datori di lavoro esclusi dagli obblighi di assunzione dei disabili.
Datori di lavoro sono obbligati a comunicare i cambiamenti?
I soggetti obbligati sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupavano al 31 dicembre 2022, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto al prospetto informatico presentato l’anno precedente.
Rimane fermo l’obbligo dell’invio, anche qualora non si verifichi la condizione precedente, quando il datore ricorre alle compensazioni territoriali o infragruppo oppure quando la base di computo relativa alle categorie protette ex art. 18 della L. 68/1999 sia pari ad almeno 50 dipendenti.
Quanti disabili vanno assunti?
A tal proposito, si deve ricordare che i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti da 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile; quelli che ne impiegano da 36 ai 50, devono assumerne 2 disabili; oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili.
La dimensione occupazionale riguarda i lavoratori computabili, valore che è diverso dai lavoratori in organico.
Dei posti di lavoro devono essere riservati anche a favore delle categorie protette (art. 18, L. 68/1999), quali ad esempio gli orfani e i coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro. In particolare, la quota è di 1 lavoratore protetto per le aziende da 51 a 150 dipendenti e dell’1% per le aziende oltre 150 dipendenti.
Il prospetto va presentato anche se non si è obbligati alla quota di riserva per disabili, ma si è tenuti alla copertura delle categorie protette. La presentazione del prospetto sarà obbligatoria nel caso in cui la base di computo art. 18 superi le 50 unità, in quanto sotto tale limite non vi sono obblighi di assunzione (Min. Lav., nota 21.2.2005).
Modalità di invio del Prospetto Informativo
La denuncia va inviata tramite il prospetto informativo unico esclusivamente per via telematica e anche tramite le associazioni cui aderiscono i datori.
I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Nel caso di invio del Prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa.
I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.
Contenuto del Prospetto informativo
Nel prospetto occorre indicare i seguenti dati:
- il numero complessivo dei dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si calcola la quota di riserva;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella riserva senza distinguere in base al titolo invalidante escludendo dal computo il personale viaggiante e navigante per le imprese di trasporto, il personale viaggiante per l’autotrasporto e il personale di cantiere e gli addetti al trasporto per le imprese edili;
- il numero dei lavoratori computabili nella quota assunti a termine, lavoro temporaneo, reinserimento e degli occupati a domicilio o con telelavoro;
- il numero degli orfani e superstiti in forza;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili;
- il numero delle convenzioni in corso;
- le eventuali autorizzazioni concesse e richieste per esonero parziale o compensazione territoriale.
I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
Sanzione per mancato invio della denuncia disabili
La sanzione in caso di mancato invio della denuncia disabili è quella prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 66/1999 (così come modificato da ultimo dal DM 15 dicembre 2010 e successive modifiche), maggiorata di un importo fisso per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 365 giorni per ciascun prospetto annuale omesso.
In particolare la sanzione è determinata in 702,43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorato di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (per un massimo di 365 giorni). A questo illecito è applicabile l’istituto della diffida con il pagamento, in caso di regolarizzazione, di un quarto (1/4) dell’importo.
In base al D.Lgs. 185/2016 gli importi delle predette sanzioni amministrative sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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