Decreto flussi: requisiti e procedure per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia
13 Aprile 2023
Dalle 9.00 del 27 marzo 2023 il datore di lavoro, interessato a richiedere l’ingresso per motivi di lavoro di un cittadino extracomunitario, può presentare l’istanza per ottenere il nulla osta dallo Sportello Unico per l’immigrazione.
Sulla G.U. n. 21/2023 è stato pubblicato il DPCM 29/12/2022 che ha fissato in 82.705 (nel 2021 erano 69.700), per l’anno 2022, le quote d’ingresso in Italia degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro e quello dell’agricoltura, ha emanato il 30 gennaio 2023, la consueta circolare che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta.
Le quote d’ingresso di lavoratori non comunitari per il 2022
In particolare sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità di cui 30.105 sono destinate al lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero (24.105 destinate ai lavoratori subordinati provenienti da determinati Paesi e 6.000 per i cittadini stranieri provenienti da Stati con i quali nel 2023 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria).
Nell’ambito delle 38.705 quote, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine e 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
È poi autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Per lavoro autonomo sono confermate le 500 quote già previste nel 2021, mentre vengono fissate in 44.000 (2.000 in più rispetto al 2021) le quote riservate al lavoro subordinato stagionale, inclusi i permessi pluriennali.
L’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia
Una delle novità di maggiore rilievo è che il datore di lavoro interessato all’assunzione del cittadino straniero, prima di procedere all’invio della richiesta del nulla osta all’ingresso allo Sportello Unico per l’immigrazione, deve effettuare la verifica presso il centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia a ricoprire il ruolo richiesto.
Detta indisponibilità sussiste (e deve essere autocertificata dal datore di lavoro utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Ministero del lavoro) quando ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni: assenza di riscontro da parte del centro per l’impiego decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta del personale da parte del datore di lavoro, non idoneità del lavoratore e mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione dei lavoratori inviati dal centro per l’impiego, al colloquio di selezione, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta del personale da parte del datore di lavoro.
A tal proposito l’ANPAL(Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023, ha diffuso il modulo per la richiesta di personale che il datore di lavoro deve inoltrare al centro per l’impiego prima di richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione.
In precedenza, lo stesso ANPAL (nota prot. n. 17273 del 20 dicembre 2022) aveva evidenziato che nel modulo il datore di lavoro deve indicare: la qualifica che il lavoratore ricoprirà e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e alla classificazione delle unità professionali dell’Istat, i requisiti richiesti, il luogo e l’orario di lavoro, la tipologia contrattuale che si vuole proporre, la durata del contratto di lavoro e la retribuzione prevista o i riferimenti al CCNL applicato.
Secondo l’ANPAL il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego: l’esito del colloquio di selezione, ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta, che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza, che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione oppure che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.
Se il centro per l’impiego, invece, entro i predetti 15 giorni lavorativi, non effettua alcuna comunicazione circa la disponibilità di lavoratori a ricoprire il ruolo ricercato, il datore di lavoro può procedere a richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione, considerandosi espletata la verifica dell’indisponibilità richiesta dalla norma di legge.
Infine, segnala la nota ANPAL che, al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l’impiego promuoveranno approfondimenti circa le competenze e le caratteristiche professionali dei lavoratori beneficiari di NASPI e di Reddito di cittadinanza, anche a seguito dell’assessment previsto nell’ambito del Programma GOL.
La procedura assunzione cittadini extracomunitario
I soggetti interessati all’assunzione di un cittadino extracomunitario residente all’estero, dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo 2023 potranno precompilare i moduli di domanda, dato che viene reso disponibile l’applicativo dal Ministero dell’interno. Il sistema è disponibile con orario dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi.
Invece, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, possono trasmettere le domande per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno.
Le istanze di nulla osta relative ai lavoratori di Paesi con i quali nel corso dell’anno entrano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, possono invece essere trasmesse a partire dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei citati accordi.
È possibile inviare l’istanza direttamente oppure avvalendosi dell’assistenza delle associazioni e dei patronati. In quest’ultimo caso il programma gestirà gli invii in maniera singola, domanda per domanda, e non a pacchetto. Quindi se si spediscono più domande con un solo invio, la procedura gestirà l’inoltro come se fossero una serie di singole spedizioni in base all’ordine di compilazione.
Le domande verranno trattate invece sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
L’asseverazione dei professionisti
La circolare interministeriale ricorda che continua a trovare applicazione il criterio secondo cui, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato telematicamente anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di origine dello straniero che, nell’arco di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto d’ingresso.
Inoltre, viene ricordato che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) non è più tenuto ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non; mentre rimane imprescindibile per le conversioni.
Infatti, a norma del DL 73/2022 (L. 122/2022) le predette verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche, gli stessi professionisti rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro(INL) con la circolare 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro.
Invece l’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro.
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