Il CCNL Metalmeccanici Industria riconosce ai lavoratori giornate di ferie ulteriori alle 4 settimane in funzione dell’anzianità di servizio.
Il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite è stabilito dall’articolo 36 della Costituzione.
Il codice civile (art. 2109) stabilisce, inoltre, i seguenti principi:
- la durata deve essere fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità;
- il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite;
- l’epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.
Durata minima delle ferie è 4 settimane
Secondo l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, il periodo di ferie annuale retribuite (periodo di maturazione: 1° gennaio – 31 dicembre) non può essere inferiore a 4 settimane; i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. Il periodo minimo di ferie annuali va goduto, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina per le categorie particolari di cui all’art. 2, c. 2, D.Lgs. 66/2003 (servizi essenziali), per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione.
L’affermazione “salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva”, contenuta nel citato art. 10 del D.Lgs. 66/2003, comporta che, alla contrattazione collettiva (da intendersi di qualsiasi livello), il legislatore ha voluto attribuire (Min. Lav., prot. n. 4908/2006) un ampio potere derogatorio, così come già precisato dalla circolare 8/2005.
Contrattazione collettiva Metalmeccanici
Conseguentemente, la contrattazione collettiva ha la facoltà:
- di fissare le regole per il godimento delle 4 settimane di ferie obbligatorie e di quelle, eventuali, eccedenti tale durata minima;
- di ridurre il limite delle due settimane che il legislatore ha fissato come periodo minimo da godere nell’anno di maturazione.
Tale possibilità, secondo il Ministero (che, al riguardo, richiama la Corte Cost. 543/1990), deve però tenere conto che l’eventuale accordo, finalizzato a ridurre il periodo minimo di godimento nell’anno di maturazione, non vanifichi la finalità delle ferie (il recupero psico-fisico delle energie del lavoratore) e che, comunque, sia motivato da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie; - di derogare al tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle ferie per le quali non vi è l’obbligo del godimento nell’anno di maturazione, con la precisazione che il periodo più ampio concordato collettivamente non vada oltre un limite per cui la fruizione delle stesse ne risulti snaturata.
Le due settimane da godere nell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore, devono essere necessariamente consecutive.
Le ferie nell’Industria metalmeccanica
Secondo quanto stabilito dal CCNL Metalmeccanici Industria, i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di ferie, rispetto alle 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori migranti, le aziende con più di 150 dipendenti, nell’ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza, e le aziende fino a 150 dipendenti, nell’ambito della percentuale massima del 2%, valuteranno positivamente l’accoglimento delle richieste, secondo l’ordine cronologico di presentazione, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ore di ferie, anche degli altri permessi previsti dal CCNL.
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