Il lavoratore in malattia, per non perdere il diritto all’indennità economica, è tenuto a rendersi reperibile presso il luogo indicato nel certificato.
Il lavoratore assente per malattia mantiene il diritto al posto di lavoro e ha diritto all’indennità economica. Per questo motivo, l’INPS, gli altri enti previdenziali e il datore di lavoro hanno diritto di accertare che lo stato di malattia sia effettivo.
Questo accertamento, denominato visita fiscale o visita di controllo, è di competenza esclusiva dell’INPS sia sui dipendenti pubblici che su quelli privati, anche se la richiesta di visita può essere effettuata anche dal datore. Quest’ultimo, infatti, non può autonomamente controllare il lavoratore la cui assenza è riconducibile ad una malattia certificata.
Per quanto riguarda le tempistiche, si deve tener presente che la richiesta della visita di controllo, che deve essere presentata in via esclusivamente telematica, può essere formulata già dal 1° giorno di assenza del lavoratore. La visita del medico viene fatta nella stessa giornata se la richiesta è stata effettuata nelle ore antimeridiane, non oltre la giornata successiva negli altri casi.
Inoltre, per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere effettuata più di una visita di controllo sullo stato di malattia. È invece consentita la reiterazione delle visite di controllo in più giorni successivi.
Le fasce orarie di reperibilità
Il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di rendersi reperibile, per l’effettuazione delle visite di controllo, presso il luogo indicato sul certificato medico.
L’obbligo di reperibilità riguarda tutti i giorni (anche non lavorativi), festivi inclusi e scatta già dal 1° giorno di malattia, anche se il certificato medico non è ancora stato inviato.
L’obbligo non vige per tutto il giorno, ma solo dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00. Tali fasce orarie interessano i dipendenti privati, mentre per i dipendenti pubblici le fasce sono diverse. Infatti questi ultimi devono essere presenti presso il luogo indicato nel certificato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Sono esentati dall’obbligo di reperibilità i lavoratori la cui assenza sia connessa a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o a stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Per i dipendenti pubblici vi è poi un’ulteriore motivo di esenzione, ovvero la circostanza che si tratti di malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio.
L’indirizzo di reperibilità
Si deve innanzitutto ricordare che l’omessa o errata indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia comporta la perdita della relativa indennità economica. La perdita dell’indennità non è però automatica, ma subordinata al fatto che l’incompletezza del recapito non permetta in alcun modo di effettuare le visite di controllo. Se l’indirizzo viene successivamente segnalato o completato dal lavoratore, da tale momento può essere ripristinata la corresponsione dell’indennità.
Inoltre, il lavoratore con diritto alla tutela di malattia deve informare l’INPS di eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività, prima di spostarsi, per non incorrere nelle sanzioni di legge in caso d’impossibilità a eseguire il controllo per l’indirizzo errato. L’indirizzo va comunicato correttamente, tramite gli appositi servizi telematici dell’INPS, con cui vanno forniti tutti gli elementi utili per consentire al medico di reperire l’abitazione. Diversamente, anche in questo caso vi è il rischio di perdere il diritto all’indennità.
La modifica del luogo di reperibilità non può essere richiesta al medico curante.
L’effettuazione della visita fiscale di controllo
Il medico che effettua la visita medica fiscale di controllo deve innanzitutto esibire il tesserino dell’Ordine dei medici o l’apposito cartellino di riconoscimento. Deve poi identificare l’assicurato che deve anche essere informato sulle finalità del controllo e che la visita medica è lecita e deve essere eseguita.
Durante la visita il medico non può esprimere all’assicurato le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e terapie prescritte dal curante e la visita è limitata agli apparati interessati.
Il medico compila apposito verbale che deve indicare anche la diagnosi e la prognosi.
Se l’assicurato è giudicato in condizioni di riprendere il lavoro, la prognosi deve essere chiusa al massimo entro 3 giorni dalla data della visita.
Il lavoratore deve essere informato sull’esito della visita e sul fatto che deve essere apposta la firma sul verbale, anche eventualmente facendo apporre proprie annotazioni. La firma con annotazione di dissenso comporta una successiva visita presso il Dirigente medico legale di Sede o la ASL.
Se il sanitario trova il lavoratore in casa e l’esito delle visita di controllo conferma lo stato di malattia e la durata originariamente prevista dal medico curante, l’assenza dal lavoro è pienamente giustificata e prosegue fino all’avvenuta guarigione o alla successiva visita di controllo.
Visite di controllo e sanzioni per assenza alla visita
Se il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, è assente all’indirizzo indicato, il medico deve darne conto nel verbale e rilasciare l’invito al lavoratore perché si presenti alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo, salvo che non abbia ripreso l’attività lavorativa nel frattempo. Il medico informa dell’assenza anche l’INPS, che a propria volta informa immediatamente il datore di lavoro o istituto previdenziale che ha richiesto la visita.
A propria volta, il lavoratore può dimostrare che l’assenza è giustificata. La giustificazione non si identifica con il concetto di forza maggiore, ma ricorre quando c’è una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto che è giustificata l’assenza del lavoratore che si sia recato a trovare la madre, ricoverata in un centro di riabilitazione dopo un delicato intervento di cardiochirurgia, se gli orari della struttura ospedaliera per le visite dei parenti coincidono con le fasce di reperibilità e il tempestivo rientro nell’abitazione del lavoratore in malattia è stato ostacolato dal traffico. Se l’assenza è giustificata dalla concomitanza di una visita medica o di altra prestazione specialistica, il lavoratore deve dimostrare che la visita non poteva essere effettuata in fasce orarie diverse da quelle che rientrano nella reperibilità deve anche produrre documentazione che certifica il giorno e l’ora della visita e, se previsto, copia della fattura o ricevuta della struttura che ha erogato la prestazione.
Il lavoratore assente alla visita di controllo, se non è presente una giustificazione, decade dall’indennità economica in tutto o in parte a seconda che si tratti di prima o successiva visita. Inoltre possono trovare applicazione le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
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