Congedi per assistenza a soggetti disabili: novità e istruzioni operative

4 Settembre 2023

Come noto, a decorrere dal 13 agosto 2022 dal D.Lgs. 105/2022, nel nostro ordinamento sono state introdotte una serie di novità in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ex art. 3, c. 3, L. 104/1992.​

In particolare:​

  • è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dall’art. 33, c. 3, della L. 104/1992;​
  • è stato modificato il c. 5 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del medesimo decreto;​
  • è stato introdotto il “convivente di fatto” ex art. 1, c. 36, della L. 76/2016, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario, ai sensi dell’art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001;​
  • è stato previsto che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto, sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001).

Due ore di permesso giornaliero retribuito per i genitori lavoratori

La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. 151/2001,

Ai sensi della normativa vigente, il lavoratore dipendente ha diritto a usufruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito (coperto da contribuzione figurativa), anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. 

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. ​Fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta a più soggetti tra quelli predetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile, o del convivente di fatto o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.​

Da ultimo, la persona disabile maggiorenne in situazione di gravità che può usufruire alternativamente dei permessi di cui sopra, ha diritto a scegliere, quando possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

congedi per assistenza a soggetti disabili, novità e istruzioni operative
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Congedi per disabili: le precisazioni dell’INPS

L’INPS, con il messaggio 3096/2022 e la circolare 39/2023, ha fornito le istruzioni relative ai permessi congedi per soggetti diasabili, in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022.

È stata messa in evidenza l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel sistema vigente in precedenza, ad esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.​

Il diritto ai 3 giorni di permesso può ora essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto, che, su richiesta, possono fruirne in via alternativa tra loro.

Tale previsione normativa comporta che a decorrere dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.​

In riferimento alla cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, c. 3, L. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33, D.Lgs. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, c. 1, del D.Lgs. 151/2001), l’INPS ha chiarito che la fruizione delle tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. ​
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