Le dimissioni volontarie presentate dai lavoratori genitori sono sottoposte ad una particolare tutela, al fine di evitare che lo status acquisito con la genitorialità comporti effetti sfavorevoli sul rapporto di lavoro. Se poi le dimissioni, o la risoluzione consensuale, si verificano nel primo anno di vita del bambino, sono previste anche delle tutele economiche.
Le norme in materia sono state recentemente modificate per estendere ai lavoratori padri alcune tutele che originariamente erano previste per le sole madri.
Le dimissioni
L’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro – ITL.
Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.
Alla convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Posto che il datore potrebbe già conoscere la situazione familiare del lavoratore, in virtù di pregresse comunicazioni trasmesse anche per fini diversi dalla fruizione del congedo di paternità, la convalida delle dimissioni va sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tal caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore conosce la propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
La procedura deve continuare ad essere osservata anche in presenza del regime delle dimissioni telematiche, che quindi non trova applicazione nel caso in esame.
La norma ha lo scopo di tutelare il rapporto di lavoro della lavoratrice madre o del lavoratore padre. Non viene comunque meno il diritto all’indennità di maternità o di paternità, alla cui corresponsione l’INPS potrà procedere indipendentemente dalla verifica della convalida.
Il periodo protetto
Durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento è poi prevista una tutela ancora più ampia dei lavoratori genitori.
Si deve ricordare, in proposito, che l’art. 54 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto di licenziare la lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante tale periodo, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Ne consegue che la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso e poi potrà ricevere l’indennità NASpI, sempre che presenti specifica domanda all’INPS nei termini previsti.
La norma trovava già applicazione anche nel caso di richiesta, da parte del lavoratore padre, del congedo di paternità alternativo, ovvero quello fruito in sostituzione della madre per decesso, grave infermità o affidamento esclusivo. A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 105/2022, la tutela è stata poi estesa anche al caso in cui il lavoratore padre richieda il congedo di paternità obbligatorio. Tale congedo, dallo scorso 13 agosto 2022, è stato fissato nella misura di 10 giorni, elevabili a 20 in caso di parto plurimo.
Pertanto, ora, come confermato anche dall’INL con la nota n.9550/2022, durante la fruizione del congedo di paternità (sia alternativo che obbligatorio) vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Ne consegue che, in caso di dimissioni, che devono comunque essere convalidate, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento.
Il lavoratore padre che rassegna le dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, non è tenuto al preavviso indipendentemente dal fatto che abbia fruito o meno del congedo di paternità. Tuttavia, tale lavoratore potrà beneficiare della relativa indennità sostitutiva solo se ha utilizzato detto congedo.
Anche l’INPS è intervenuto con il messaggio n. 1356/2023, ma ha solo precisato che le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. ticket di licenziamento.
Se pensi di aver bisogno di un consulente del lavoro per la gestione dei contratti di Lavoro visita il sito di Paghe.io.
Per leggere invece altri approfondimenti fatti dai nostri esperti visita il blog Paghe.io e il Glossario.