Gli ammortizzatori sociali per l’emergenza climatica e i trattamenti di integrazione salariali
3 Gennaio 2024
I periodi relativi ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, fruiti nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, non computano ai fini della durata massima delle 52 settimane nel biennio mobile.
Sulla G.U. n. 175/2023 è stato pubblicato il DL 27 luglio 2023 n.98 (convertito il 13 settembre 2023 in Legge, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale), con il quale il Governo ha inteso adottare alcune misure urgenti al fine di tutelare i lavoratori durante l’attuale emergenza climatica caratterizzata da straordinarie ondate di calore.
Le alte temperature di quest’estate 2023 incidono, infatti, sul regolare svolgimento della prestazione lavorativa, soprattutto in quegli ambiti nei quali non è possibile fruire dei sistemi di refrigeramento, come l’edilizia e l’agricoltura, determinando la sospensione o la riduzione delle attività con il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale.
In particolare, come ricordato dall’INPS (Mess. 2729/2023), in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Ciò si verifica, ad esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
Infatti sempre secondo l’INPS, la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura.
Trattamenti di integrazione salariale: le deroghe alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
Entrando nel dettaglio delle misure agevolative, il provvedimento legislativo introduce una deroga ai trattamenti ordinari di integrazione salariale richiesti al ricorrere di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), come appunto le alte temperature, regolamentati dal D.lgs. 148/2015, consistente nella neutralizzazione dei periodo richiesti per tali eventi.
Secondo l’INPS (circ. 197/2015), si considerano eventi oggettivamente non evitabili i casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio d’impresa, per i quali risulta evidente la forza maggiore, come appunto lo sono gli eventi climatici e quindi le ondate di calore.
Più precisamente l’Istituto previdenziale (Mess. n. 1963/2017 che modifica ed integra i precedenti Mess. 4752/2016 e 1548/2017) ritiene che gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono: motivi meteorologici (per il settore industria ed edile), incendi, crolli e alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità, mancanza di energia elettrica, sospensione dei lavori per ordine di Autorità/Ente pubblico, guasto ai macchinari e sisma.
A dire il vero il D.lgs. 148/2015 già prevede che non computano i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) nel limite della durata massima, ma ciò non vale per tutte le imprese destinatari dell’ammortizzatore sociale.
Quali tipologie di imprese possono richiedere la CIGO EONE e in riferimento a quale periodo?
Infatti l’art.12, c. 4 del citato provvedimento esclude tutte le imprese dell’art. 10 ad eccezione: delle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, delle imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
Pertanto, per effetto del DL 98/2023, seppur in via transitoria e più precisamente per il solo periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, anche per le citate imprese opera la neutralizzazione dei periodi richiesti per eventi EONE al pari degli altri datori di lavoro.
Quindi, anche per le citate imprese che richiedono la CIGO EONE, i periodi concessi non vengono computati nei limiti massimi di durata pari a 52 settimane nel biennio mobile.
Il fatto che tali periodi di CIGO vengano esclusi dal computo della durata massima, determina anche il beneficio secondo cui i medesimi periodi non rilevano nel caso di domanda di un ulteriore periodo di trattamento.
Infine per i trattamenti derivanti dall’applicazione della suddetta deroga transitoria, viene confermato esplicitamente anche il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale. Tale contributo si ricorda è previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale.
L’INPS (circolare 73/2023) ricorda anche che per accedere alla CIGO EONE non è richiesta l’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giornate alla data di presentazione della domanda di concessione e che non deve essere versato il contributo addizionale.
Inoltre, viene ribadito che le domande per CIGO EONE devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La circolare 73/2023 ribadisce, infine, che i datori di lavoro, tenuti a versare al Fondo di Tesoreria il TFR, devono continuare ad osservare l’obbligo anche per le quote maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Emergenza climatica, le misure per il settore agricolo
Il DL 98/2023 interviene anche in ambito agricolo, estendendo, in via transitoria e nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, l’applicabilità della CISOA, ossia il trattamento di integrazione salariale riconosciuto ai lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato in caso di sospensione della prestazione lavorativa a causa di intemperie stagionali o altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.
Più precisamente il ricorso al trattamento di integrazione salariale viene esteso anche ai casi in cui l’attività venga ridotta, nel periodo 29 luglio 2023 – 31 dicembre 2023, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto per le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore.
Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento legislativo, il motivo per cui il periodo transitorio venga fatto iniziare dalla data di entrata in vigore del DL 98/2023 (ossia il 29 luglio 2023) trova la sua giustificazione nel fatto che in precedenza le sospensioni delle attività lavorative agricole, fondate sulla causale delle intemperie stagionali, erano state comunque operate per intere giornate.
Si coglie l’occasione per ricordare che la CISOA concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o anche con contratto di apprendistato, nonché i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti.
La norma prevede anche che i periodi CISOA non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima delle 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Viene infine previsto che il trattamento di integrazione salariale per gli agricoli sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed erogato direttamente dall’istituto previdenziale.
L’INPS (circ. 73/2023) precisa inoltre che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.
La presentazione della domanda dovrà avvenire secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.
Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.
Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.
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