Il datore di lavoro che, nel 2022, assume donne in possesso di determinati requisiti, può fruire dello sgravio totale dei contributi per 12 mesi, in caso di stipula di un contratto a termine, oppure di 18 mesi se a tempo indeterminato.
Come noto, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, la possibilità di assumere donne lavoratrici su tutto il territorio nazionale e accedere all’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della L. 92/2012, in deroga ad alcune condizioni e/o requisiti previsti da quest’ultima.
In particolare, il datore di lavoro che assume la lavoratrice può fruire dello sgravio pari al 100% dei contributi a carico azienda, compresi i premi INAIL, nel limite massimo di € 6.000/annui. L’agevolazione originariamente prevista dalla Legge Fornero pari al 50% dei contributi a carico datore di lavoro, ritornerà ad essere applicabile per le assunzioni che verranno effettuate dal 2023, salvo che non intervengano ulteriori provvedimenti legislativi di proroga.
Si ricorda che l’esonero dei contributi spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione) e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio prosegue fino al raggiungimento del 18° mese.
La Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 (Mess. INPS 26 gennaio 2022 n. 403).
Le indicazioni operative per fruire dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, sono state diffuse dall’INPS, con la circolare n. 32 del 22 febbraio, il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021 e, da ultimo, con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021.
Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati possono utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it
Bonus donne: chi sono i soggetti interessati?
Possono fruire dell’esonero contributivo tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo.
Tra i datori di lavoro privati rientrano anche: gli enti pubblici economici, gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici, gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali e gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
Sono invece escluse le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities (INPS, messaggio 3809/2021).
Lavoratrici portatrici che danno diritto al bonus donne
Possono dare diritto all’agevolazione contributiva le lavoratrici (art. 4, commi da 8 a 11, L. 92/2012) che ricadono in una delle seguenti condizioni:
- donne che hanno compiuto almeno 50 di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. La lavoratrice deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234/2020);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. In questo caso occorrerà verificare che la lavoratrice per il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, c. 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Come si evince, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.
Al riguardo, si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal richiamato decreto, nonché dalla circolare 34/2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).
Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, per le prestazioni di lavoro occasionale, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico.
Condizioni per accedere al bonus donne
Per fruire dell’esonero contributivo è necessario, prima di tutto, che vengano rispettati i principi della regolarità contributiva e il rispetto della legge del CCNL (art. 1 c. 1175 del L. 296/2006) nonché le disposizioni comuni per la fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
È necessario, inoltre, che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Si ricorda che il bonus donne è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, c. 100 e ss., della L. 205/2017, in virtù dell’espressa previsione di cui al c. 114 dell’art. 1 della medesima legge, secondo la quale: “L’esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Come accedere al bonus donne: la procedura
Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati possono utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it
Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla L. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione.
Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.
Per l’assunzione agevolata della lavoratrice è possibile avvalersi del servizio offerto dal portale paghe.io di Fluida.