Collocamento obbligatorio
Il collocamento obbligatorio consiste nell’obbligo, imposto dalla legge alle aziende che presentano specifici requisiti, di assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati.
Beneficiari della normativa (L. n. 68/1999) sono sia le persone disabili (invalidi civili, invalidi del lavoro, soggetti non vedenti, soggetti sordomuti, invalidi di guerra, soggetti divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro nel settore privato a causa di infortunio sul lavoro o malattia, ecc.) che le cosiddette categorie protette (orfani di guerra o di servizio, coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata e loro familiari, ecc.).
Il D.Lgs. 151/2015 ha previsto che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche gli invalidi la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, siano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
L’obbligo di assunzione varia a seconda delle dimensioni aziendali, nelle seguenti misure:
- da 15 a 35 dipendenti, la quota è pari a 1 lavoratore disabile;
- da 36 a 50 dipendenti la quota è pari a 2 lavoratori disabili;
- oltre i 50 dipendenti il 7% dell’organico è riservato a lavoratori disabili e l’1% a vedove, orfani o profughi.
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori in smart working. Rimangono invece esclusi dalla base di computo: i lavoratori disabili già occupati, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (L. 134/2012), i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero (per la durata di tale attività), i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione di cui all’art. 1, comma 4-bis, della L. 383/2001, i lavoratori con contratto di inserimento (abrogato dopo il 31.12.2012), i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i telelavoratori per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi.
L’obbligo di assunzione deve essere adempiuto con la presentazione di una richiesta di avviamento agli uffici competenti entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo ovvero con la stipula di apposite convenzioni. I datori di lavoro interessati sono tenuti ad inviare agli uffici regionali competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe), in via telematica, un prospetto informativo contenente tutte le indicazioni relative al numero totale dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro, le mansioni disponibili per i lavoratori disabili e le informazioni previste dal D.M. 22.11.1999.