Conciliazione e arbitrato

Gli atti di disposizione di diritti inderogabili avvenuti nell’ambito di una delle seguenti procedure sono pienamente validi e non possono essere impugnati in base all’art. 2113 c.c.:

  • conciliazione in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.);
  • conciliazione amministrativa (art. 410 c.p.c.);
  • conciliazione sindacale (art. 412 ter c.p.c.);
  • conciliazione amministrativa presso le Commissioni di certificazione istituite, fra l’altro, presso le Università pubbliche e private (art. 31. c. 13 L. 183/2010), senza vincili territoriali di competenza (Min. Lav., int. 34/2011);
  • arbitrato irrituale;
  • conciliazione preventiva presso la ITL a seguito di licenziamento per giustificato motivo da parte di imprese con più di 15 dipendenti;
  • conciliazione facoltativa ad esito del licenziamento intimato in regime di tutele crescenti.

Conciliazione

È sindacale la conciliazione quando risulta sottoscritta con documento anche del rappresentante di fiducia del lavoratore (Cass. n. 13910 dell’11.12.1999).

Gli atti stessi possono però essere impugnati per nullità o annullabilità in base alla disciplina del codice civile.

Con la conciliazione amministrativa, ciascuna delle parti può proporre il tentativo di conciliazione mediante raccomandata AR alle commissioni di conciliazione istituite presso le ITL.

La richiesta interrompe la prescrizione e sospende la decorrenza dei termini di decadenza per la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi. Copia deve essere spedita con raccomandata AR alla controparte.

La richiesta deve contenere i seguenti dati (art. 410 c.p.c.):

  1. nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
  2. il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  3. il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; – l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Con la conciliazione giudiziale, il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa (art. 185-bis, c.p.c).

Le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale e la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di transigere o conciliare la controversia.

Anche il tentativo di conciliazione sindacale è strumento che deve essere obbligatoriamente esperito prima di poter promuovere l’azione giudiziale ed è alternativo alla conciliazione amministrativa (art. 410 c.p.c.), solo in relazione ai contratti certificati e fino al 23.11.2010 per gli altri contratti. Dal 24.11.2010 il tentativo di conciliazione sindacale non è più obbligatorio.

Arbitrato

Per l’arbitrato irrituale, l’art. 30 della legge n. 183/2010 con decorrenza 24.11.2010 ha disciplinato l’arbitrato irrituale modificando l’art. 412 quater del c.p.c.

Due sono gli arbitrati previsti dalla legge:

    1. quello affidato alla Commissione di conciliazione presso la ITL in caso di esito negativo della conciliazione;
    2. quello istituito in alternativa o all’azione giudiziale o alla Conciliazione amministrativa/sindacale.

L’arbitrato rituale è un mezzo di risoluzione delle controversie a cui le parti di comune accordo si affidano e da cui scaturisce da parte degli arbitri una decisione chiamata lodo. Le regole sono previste dal D.Lgs. 40/2006 che ha modificato diverse norme del c.p.c. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.