Condotta autosindacale
La realizzazione di comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l’esercizio dei seguenti diritti:
- esercizio della libertà sindacale;
- esercizio dell’attività sindacale;
- esercizio del diritto di sciopero;
costituisce comportamento antisindacale represso con le modalità e procedure indicate nei punti seguenti.
La legge non fissa una nozione tipica di condotta antisindacale, essendo la stessa riconducibile a tutti quei comportamenti in grado di violare le libertà sindacali.
Affinché possa parlarsi di condotta antisindacale è necessario che vi sia l’offesa di diritti riconducibili alla libertà sindacale anche se il diritto ha natura individuale e che la condotta del datore di lavoro, o almeno i suoi effetti, siano attuali. Non è invece richiesta l’intenzionalità da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente ad integrare il comportamento antisindacale una condotta potenzialmente lesiva degli interessi collettivi.
Tra le fattispecie di condotta antisindacale individuate dalla giurisprudenza, si segnalano le seguenti:
- mancata reintegrazione di sindacalista in caso di licenziamento ingiustificato;
- rifiuto di far svolgere l’assemblea ai lavoratori sospesi in Cig;
- trattative condotte non con il consiglio di fabbrica, ma con i singoli lavoratori; violazione di una clausola del contratto o accordo collettivo se ispirata ad attentare alla libertà e all’immagine del sindacato;
- violazione del diritto di informazione se lo stesso è strumentale ad altri diritti sindacali espressamente riconosciuti, nel caso di omessa informazione nel caso di trasferimento d’azienda;
- mancata concessione dell’aspettativa per ricoprire cariche sindacali;
- utilizzare espressioni dispregiative nei confronti dei sindacati da parte del datore di lavoro;
- incentivare l’iscrizione ad altro sindacato.
Per la repressione della condotta antisindacale la legge (art. 28, legge n. 300/1970) prevede una speciale procedura finalizzata a vietare in tempi rapidi la condotta stessa. I soggetti che possono ricorrere al Tribunale del lavoro sono gli organismi locali appartenenti ad associazioni sindacali nazionali, senza che per queste ultime sia richiesto il requisito della maggiore rappresentatività.