Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale, concesso in occasione del matrimonio del lavoratore dipendente, spetta, in mancanza di una disciplina della contrattazione collettiva, a partire da un periodo connesso in senso temporale con la data delle nozze e non necessariamente dal giorno del matrimonio. Il congedo spetta anche alle coppie dello stesso sesso unite civilmente.
Gli impiegati di tutti i settori hanno diritto a un periodo di congedo straordinario, non superiore a 15 giorni, per contrarre matrimonio. Durante il congedo matrimoniale l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio. Il trattamento economico è a carico del datore di lavoro.
Ai lavoratori di ambo i sessi con qualifica non impiegatizia, dipendenti da imprese industriali, artigiane o cooperative è concesso, in occasione del matrimonio o dell’unione civile (per persone dello stesso sesso), un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, purché il rapporto di lavoro sia instaurato da almeno una settimana (C.C.I. 31.5.1941).
Ai sensi dell’art. 2 del C.C.I. 31.5.1941, la richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio.
Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all’epoca del matrimonio (o dell’unione civile), il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi alla celebrazione.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali (art. 2, Accordo interconfederale del 31.5.1941) e salvo diverse previsioni da parte del CCNL. Ai fini della corresponsione dell’assegno, il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro, entro 60 giorni dalla data della celebrazione del matrimonio o dell’unione civile il certificato rilasciato dal comune (INPS, circ. 2136 G.S., 28.4.1950). La certificazione deve essere conservata dal datore di lavoro per dieci anni.