Congedo parentale
Cos’è il Congedo Parentale?
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 105/2022, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità indicate nel presente capitolo.
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatta salva l’ipotesi in cui il padre lavoratore eserciti il diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (c. 2).
A chi spetta il Congedo Parentale?
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio (Capo III, D.Lgs. 151/2001), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater del Codice Civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.