Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.)
Per l’art. 409 cod. proc. civ. si ha una collaborazione coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa. In base al D.Lgs. 81/2015, di disciplina delle tipologie contrattuali, dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, salvo alcune eccezioni tra cui le previsioni dei contratti collettivi o le collaborazioni riferite a attività professionale riconducibile ad un ordine.
Per la circolare ministeriale 3/2016 ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto a osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni indicate che giustificano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, sempre che le prestazioni risultino caratterizzate dai predetti elementi.
Per “prestazioni di lavoro prevalentemente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, con l’ausilio minoritario di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente senza riferimento esclusivo (dal 3.11.2019) e Cass. 1663/2020 o “ai tempi e al luogo di lavoro.
L’art. 409 del cod. proc. civ. integrato dalla legge 81/2017 stabilisce poi che «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».
Pertanto la collaborazione sviluppata attraverso l’organizzazione autonoma del lavoro del collaboratore si coordina con l’organizzazione del committente attraverso uno specifico accordo tra di loro, in modo tale da restare distinta e autonoma.
Il coordinamento in senso letterale non è una forma tenue di direzione, ma la funzione che fa procedere insieme attività organizzativamente autonome.