Contratto individuale di lavoro
Il contratto individuale di lavoro è l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, mediante il quale il lavoratore offre la sua prestazione lavorativa in cambio della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro.
Ai fini della validità del contratto di lavoro è necessario che sussistano tutti gli elementi che sono ritenuti essenziali dal codice civile (art. 1325) per la sussistenza di qualsiasi contratto, ovvero: l’accordo tra le parti; la causa; l’oggetto; la forma (nei casi prescritti).
Per quanto riguarda il primo dei requisiti, ovvero l’accordo delle parti, presupposto essenziale è che lo scambio delle volontà tra i due contraenti sia avvenuto liberamente (senza violenza o raggiri) e senza errori (essenziali e riconoscibili) circa i termini dello scambio.
La causa, nel contratto di lavoro, consiste nello scambio tra lavoro e retribuzione.
L’oggetto è invece rappresentato dal contenuto delle prestazioni, ossia la retribuzione per il datore di lavoro e le mansioni per il lavoratore.
La forma è richiesta solo nei casi prescritti dalla legge a pena di nullità. Infatti, nel contratto di lavoro la forma è generalmente libera, cioè non è richiesto un particolare modo di concludere il contratto tranne le seguenti ipotesi in cui è obbligatoria la forma scritta: contratto a tempo determinato; clausola del periodo di prova. Alcuni contratti di lavoro, ovvero il lavoro intermittente e il part time, prevedono invece la forma scritta ai soli fini della prova.
Oltre ai requisiti sinora esaminati occorre considerare che risultano fondamentali per la qualifica di contratto di lavoro subordinato la presenza della subordinazione e il pagamento di una somma a titolo di retribuzione.
Nell’ambito del contratto di lavoro l’autonomia delle parti stabilisce in scarsa misura il contenuto dal momento che i diversi aspetti sono già fissati o da norme di legge o, come normalmente accade, dai contratti collettivi.
Per quanto riguarda il rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo, in generale si possono verificare due ipotesi. La clausola del contratto individuale è difforme da quella collettiva: in tal caso la clausola individuale è nulla e viene sostituita da quella collettiva; la clausola individuale è difforme ma migliorativa di quella collettiva: in tal caso prevale la clausola individuale.
Nel caso di invalidità del contratto di lavoro, la nullità o l’annullamento del contratto non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del lavoratore quest’ultimo ha in ogni caso diritto alla retribuzione (art. 2126 c.c.).