Dirigente

Nel nostro ordinamento non è rinvenibile una norma che fornisce una nozione legale di dirigente e, pertanto, occorre fare riferimento alla giurisprudenza che ha individuato la figura nei seguenti tratti caratteristici essenziali: 

  • subordinazione, seppur attenuata (artt. 2094 e 2095 c.c.); 
  • compiti di direzione nell’ambito dell’azienda, in posizione di supremazia gerarchica (direzione dell’intera azienda o di una branca o settore autonomo di essa); 
  • esercizio delle mansioni con elevato grado di autonomia e discrezionalità in grado di influenzare la vita aziendale (anche se limitatamente ad un suo settore autonomo), nell’ambito delle direttive generali del datore di lavoro (poteri di iniziativa e discrezionalità ovvero di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo dell’impresa); 
  • rapporto di fiducia con il datore di lavoro (alter ego dell’imprenditore). Il dirigente esercita un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa. Di fatto sussiste una c.d. subordinazione attenuata. 

Quasi tutti i CCNL di categoria danno una nozione di dirigente, ponendo limitazioni o ulteriori vincoli a quelli individuati dalla giurisprudenza. Secondo l’interpretazione costante della Cassazione l’inquadramento contrattuale è vincolante, con la conseguenza che il giudice non può disconoscerne l’efficacia ed è obbligato ad applicare le clausole stesse. 

Il contratto di lavoro con i dirigenti d’azienda può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato. Nel secondo caso sono previste specifiche norme applicabili ai dirigenti in deroga alla disciplina generale in materia di lavoro a termine. 

I dirigenti, salvo diverse previsioni contrattuali, non sono soggetti a limiti massimi di durata della prestazione lavorativa. Ali stessi spettano le ferie in base ai criteri e alla durata stabiliti dai contratti collettivi nel rispetto dell’art. 10, D.Lgs. 66/2003. Nel caso dei dirigenti, però, il principio dell’irrinunciabilità delle ferie è meno rigido in quanto la Cassazione riconosce al dirigente che abbia il potere di stabilire il suo periodo feriale, la possibilità di rinunciare alle ferie stesse e alla relativa indennità sostitutiva. 

I dirigenti possono essere titolari dell’obbligo di sicurezza in azienda o direttamente, in quanto una norma espressamente li assoggetta, oppure indirettamente mediante delega conferitagli dal datore di lavoro. Con riferimento alla prima ipotesi, occorre fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza) che specifica gli obblighi generali di sicurezza che fanno capo direttamente al dirigente che organizza e dirige le attività aziendali secondo le attribuzioni e le competenze ad egli conferite, con l’indicazione della relativa sanzione. 

Anche per i dirigenti la cessazione del rapporto può verificarsi a seguito di: dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento o decesso. Il licenziamento del dirigente è sottratto, alcune salvo eccezioni, alle limitazioni e alle garanzie poste a favore della generalità dei lavoratori ma è caratterizzato da maggiori tutele economiche a livello di contrattazione collettiva.