Diritti sindacali
I diritti sindacali sono disciplinati dalla L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Tra i principali si annoverano: il diritto a riunirsi in assemblea; il diritto al referendum; il diritto di affissione; il diritto di fruire di appositi locali per lo svolgimento dell’attività delle rappresentanze sindacali.
Per quanto riguarda il diritto di assemblea, i lavoratori hanno diritto di riunirsi nella unità produttiva in cui prestano lavoro sia al di fuori dell’orario di lavoro, sia durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, con la corresponsione della normale retribuzione. L’assemblea può essere indetta, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore.
In merito al diritto al referendum, si deve tenere in considerazione che il datore di lavoro è obbligato a far svolgere fuori dall’orario di lavoro i referendum su materie sindacali. I referendum devono essere indetti dalle rappresentanze sindacali e hanno diritto di partecipazione tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria interessata. Ulteriori modalità di svolgimento possono essere stabilite dai contratti collettivi anche aziendali.
Un ulteriore diritto sindacale, come anticipato, consiste nel diritto di affissione. In particolare, le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni di testi e comunicati relativi a materie di interesse sindacale e del lavoro. Il diritto non spetta ai lavoratori sia singolarmente che collettivamente anche se autorizzati dalle rappresentanze sindacali. La rimozione di materiale affisso in bacheca da parte del datore di lavoro realizza un comportamento antisindacale, salvo il caso che si tratti di materiale non di interesse sindacale. Anche il rifiuto di collocare una bacheca sul luogo di lavoro costituisce comportamento antisindacale.
Con riferimento ai contributi sindacali, si sottolinea che la legge riconosce ai lavoratori il diritto di accogliere
contributi e svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno del luogo di lavoro, senza pregiudicare il normale svolgimento dell’attività.
Il diritto di fruire di appositi locali per lo svolgimento dell’attività delle rappresentanze sindacali è strettamente collegato al numero dei dipendenti in forza presso l’unità produttiva. Nelle unità fino a 199 dipendenti sussiste il diritto delle rappresentanze di usufruire di un locale idoneo per le riunioni, previa richiesta. Nelle unità con almeno 200 dipendenti le rappresentanze hanno invece diritto di avere in via permanente a loro disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unità o nelle immediate vicinanze.