Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.
Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:
- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
- la Società Organismi Attestazione (SOA);
- le amministrazioni pubbliche concedenti;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva;
- le banche o gli intermediari finanziari
A decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L’esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.
Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito medesimo.
La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del DURC: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo.
Il DURC online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.
Il DURC online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.
Il sistema DURC online consente di effettuare la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare.