Inquadramento e mansioni
L’inquadramento nelle diverse categorie è affidato alla volontà delle parti mediante i contratti collettivi (Cass. n. 5154, 10.9.1988): in questo caso i requisiti di appartenenza a ciascuna categoria devono coincidere con quelli fissati dai contratti collettivi (Cass. n. 7568, 22.12.1983).
L’attribuzione della qualifica convenzionale può essere operata anche in sede di contrattazione aziendale, prescindendo da una verifica della corrispondenza con le mansioni indicate dal contratto collettivo (Cass. n. 1068, 5 febbraio 1997).
Gli operai sono i lavoratori con mansioni in prevalenza manuali e di tipo esecutivo che si concretizzano in un generico rapporto al processo produttivo (Cass. n. 1640 del 7.6.1973).
Gli impiegati sono, invece, lavoratori che svolgono mansioni d’ordine o di concetto, con compiti inerenti il processo organizzativo e amministrativo dell’azienda (Cass. n. 445, 18.1.1984), in grado di prestare una collaborazione diretta con l’imprenditore.
Appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che, senza rientrare nella categoria dei dirigenti, svolgono in modo continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Dal 25 giugno 2015 (entrata in vigore del Jobs Act), il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
La legge riconosce al datore di lavoro, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi, la possibilità di cambiare le mansioni assegnate entro precisi limiti.
Quando il dipendente viene demansionato e dopo la cessione dell’azienda continua a svolgere le mansioni inferiori, l’azienda cedente non è più responsabile. Nel caso in cui il lavoratore sia assegnato a mansioni inferiori al di fuori dei limiti indicati dall’art. 2103 cod. civ. può. far ricorso al Giudice del lavoro per far dichiarare l’illegittimità dell’assegnazione e la reintegrazione nelle mansioni precedenti. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.