Lavoratori stranieri in Italia
La disciplina dell’assunzione di stranieri extra UE è contenuta nel D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) come modificato e integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. e dal D.Lgs. 253/2016.
Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le norme in vigore per la generalità dei lavoratori italiani con le particolarità previste dal D.P.R. 394/1999 modificato dal D.P.R. 334/2004 in vigore dal 25.2.2005.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro, con lo straniero residente all’estero di tipo indeterminato o determinato segue una specifica procedura amministrativa (riepilogata nello schema finale) che prevede le seguenti fasi:
- richiesta di autorizzazione del datore di lavoro allo Sportello Immigrazione (tramite modulistica indicata di seguito);
- rilascio del nulla osta;
- rilascio del visto di ingresso da parte dell’attività consolare;
- ingresso in Italia, sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno;
- instaurazione del rapporto di lavoro.
La domanda di nulla osta deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito internet «www.interno.it» dove occorre registrarsi e compilare la modulistica specifica per ciascuna delle qualifiche professionali.
In particolare, il datore di lavoro deve presentare (anche in via telematica) la domanda di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione costituito presso ogni Prefettura provinciale, scelta in alternativa tra quella di residenza, sede legale oppure del luogo dell’attività. La domanda deve essere preceduta dalla richiesta presentata dal datore di lavoro al Centro per l’impiego della indisponibilità al lavoro di lavoratori presenti in Italia (art. 9, legge 99/2013). La richiesta può essere nominativa (se il datore di lavoro conosce già lo straniero da assumere) oppure numerica. Nella domanda occorre indicare le generalità del datore di lavoro e del lavoratore (se l’assunzione è nominativa), il trattamento retributivo e assicurativo nel rispetto del contratto collettivo, la dichiarazione per l’idoneità dell’alloggio, e l’impegno a comunicare ogni variazione successiva.
Alla domanda occorre allegare: autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio, nonché della posizione previdenziale e fiscale al fine di accertare la capacità economica del datore di lavoro, la proposta di stipulazione di un contratto di soggiorno per motivi di lavoro anche part time (perché non inferiore a 20 ore settimanali), nonché, per il lavoro di colf e badanti, l’indicazione della relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Lo Sportello Unico, prima del rilascio dell’autorizzazione, può chiedere la regolarizzazione o l’integrazione della domanda incompleta;
Lo Sportello Unico rilascia l’autorizzazione al lavoro dopo aver avuto il beneplacito della questura circa la presenza di situazioni penali in capo agli interessati, la verifica della ITL circa il rispetto delle quote di ingresso, del rispetto del CCNL applicabile, nonché della capacità economica dell’impresa. Rilasciato il nulla osta lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro, accerta i dati del lavoratore e attribuisce o richiede l’attribuzione del codice fiscale.
Con il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico e inviato al consolato il lavoratore straniero, lì residente, deve chiedere, entro i termini di validità del nulla osta, il rilascio del visto di ingresso, dopo aver preso visione del contatto di soggiorno e dopo che l’ufficio consolare ha espletato i relativi controlli di regolarità formale. Lo straniero in possesso del visto fa ingresso in Italia e da questo momento ha 8 giorni di tempo per recarsi allo Sportello Unico immigrazione.
Davanti allo Sportello immigrazione lo straniero sottoscrive, senza poterlo modificare, il contratto di soggiorno presentando: visto di ingresso; certificato di attribuzione del codice fiscale; un titolo idoneo che dimostri le modalità alloggiative.
Lo straniero richiede successivamente il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura.
Il datore di lavoro che intende assumere un extracomunitario residente all’estero deve, nella domanda di assunzione allo Sportello immigrazione e nella stessa proposta di contratto di soggiorno allegata alla domanda stessa, indicare: l’alloggio in cui domicilierà l’immigrato, alloggio che deve possedere i requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientrare nei parametri abitativi stabiliti da ciascun Comune; l’impegno nei riguardi dello Stato a pagare le spese di rientro in patria dell’immigrato.
La durata del permesso di soggiorno è collegata alla durata del contratto di soggiorno se l’ingresso è per motivi di lavoro, mentre negli altri casi è prevista dal visto di ingresso.
Per motivi di lavoro il permesso è rilasciato a seguito della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata non può superare i 9 mesi (lavoro stagionale), un anno (lavoro a tempo determinato) oppure i due anni (contratto a tempo indeterminato).
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza per lavoro a tempo indeterminato, 60 giorni per lavoro a termine e 30 giorni negli altri casi (in precedenza il termine era in tutti i casi di 30 giorni).
La durata del permesso rinnovato non può superare quella stabilita dal primo rilascio (in precedenza non poteva eccedere il doppio della durata iniziale).
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche qualora non venga rispettato il termine di 20 giorni previsto per il suo rilascio, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno stesso (art. 40, L. 214/2011). L’attività lavorativa dello straniero in attesa del rilascio del permesso potrà svolgersi alle seguenti condizioni:
- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, oppure entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla ASL, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.Lgs. 286/1998). Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana (D.M. 4.6.2010).
Inoltre c’è la situazione degli stranieri in possesso di un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea (art. 9-bis, T.U. immigrazione) ai quali per soggiornare in Italia viene rilasciato un permesso di soli tre mesi. Tali stranieri possono chiedere la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nell’ambito del decreto flussi e previa attivazione della procedura per il nulla osta, con stipula del relativo contratto di soggiorno.
Il regolamento attuativo prevede due forme di conversione da permesso per studio a permesso per lavoro:
1) nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età o al conseguimento in Italia di diploma di laurea o di laurea specialistica: le quote d’ingresso sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro (art. 14, c. 5, D.P.R. 394/1999);
2) nei limiti dei flussi e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico da parte di soggetti maggiorenni con permesso per studio (art. 14, c. 6, D.P.R. 394/1999).
Non è possibile instaurare con lo straniero al primo ingresso in Italia un contratto di apprendistato.