Lavoro a domicilio
Il lavoro a domicilio è quel particolare rapporto di lavoro subordinato (per effetto dell’inserimento dell’attività nel ciclo produttivo dell’azienda – vedi Cass. 10847/2002) caratterizzato dal fatto che il lavoratore svolge la sua attività non presso l’azienda del datore di lavoro, ma presso il proprio domicilio o in un locale di cui ha la disponibilità (anche avvalendosi dell’aiuto dei componenti della propria famiglia conviventi o a carico, con esclusione però dei lavoratori retribuiti e degli apprendisti).
L’assunzione avviene con le consuete modalità previste per gli ordinari rapporti di lavoro subordinato, con obbligo di comunicazione per via telematica (Unificato-Lav) almeno 24 ore prima dell’instaurazione del rapporto.
Il lavoro può essere svolto per conto di uno o più datori di lavoro contemporaneamente, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie oppure fornite dallo stesso imprenditore, anche se per il tramite di terzi.
Se l’attività prevede l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore o dei suoi familiari, è vietato il lavoro a domicilio. È inoltre escluso per quelle aziende che hanno in corso programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che hanno comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro. Il legislatore esclude l’utilizzo del lavoro a domicilio anche nel caso in cui i committenti si avvalgono dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati, così come nel caso di cessione a qualsiasi titolo di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall’azienda per proseguire lavorazioni organizzate con i propri reparti e lavoratori da essa dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a registrare i dati dei lavoratori a domicilio nel libro unico del lavoro indicando nello specifico: le date e le ore di consegna del lavoro a dipendente, le date e le ore di riconsegna del lavoro all’azienda, la descrizione del lavoro eseguito e la specificazione della quantità e della qualità del lavoro svolto, il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all’unità produttiva, nonché l’ammontare della retribuzione.
Al lavoro a domicilio non si applicano le garanzie della tutela obbligatoria e reale in caso di licenziamento illegittimo, salvo che il rapporto, per accordo tra le parti e per il concreto suo svolgimento, non abbia ad oggetto una qualificata e ragionevole continuità di prestazione, valutata in relazione al normale orario di lavoro del settore di appartenenza. Anche in caso di lavoro a domicilio è necessario dare il preavviso. L’applicazione delle norme di sicurezza gravanti sul datore di lavoro (art. 3, D.Lgs. 81/2008) è limitata per i lavoratori a domicilio agli obblighi di informazione e formazione, ai dispositivi di protezione individuale nonché alle attrezzature fornite dal datore di lavoro direttamente o tramite terzi.
Il datore di lavoro è tenuto solo alla formazione base sulla sicurezza e non anche a quella specifica per il primo soccorso e l’antincendio.