Lavoro agile
Il lavoro agile (o smart working) va inteso quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il lavoro agile può essere instaurato come modalità di esecuzione della prestazione subordinata solo tramite accordo tra le parti che ne regolano i diversi aspetti.
L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego datori di lavoro che stipulano accordi di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Il lavoratore “agile” ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, compresi quelli aziendali e territoriali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Il buono pasto non va garantito durante lo smart working perché non si tratta di retribuzione ma di prestazione accessoria salvo accordo anche collettivo tra le parti.
In ogni caso se il costo è a carico del datore di lavoro, l’eventuale rimborso spese va incluso nella determinazione del reddito di lavoro dipendente e sarà deducibile dal reddito di impresa.
Se l’accordo di lavoro agile è a termine, tale modalità cesserà alla scadenza prevista, mentre se a tempo indeterminato potrà cessare con un preavviso non inferiore a 30 giorni.