Licenziamento ad nutum
Il licenziamento ad nutum (secondo volontà) è riservato ad alcune ipotesi specifiche e limitate. A differenza delle ordinarie forme di licenziamento (individuale o collettivo), infatti, nel licenziamento ad nutum non sussiste, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di motivazione dello stesso. Il datore non deve quindi dimostrare la sussistenza di una motivazione di carattere soggettivo o oggettivo che determina il licenziamento. Si tratta di una deroga alla disciplina generale che è consentita a fronte delle caratteristiche peculiari del rapporto di lavoro da cui si intende recedere.
In particolare, il datore di lavoro può procedere al licenziamento ad nutum, con il solo obbligo di dare il preavviso, nelle seguenti ipotesi:
- nel rapporto di lavoro con dirigenti;
- nei rapporti di lavoro domestico;
- nel rapporto di lavoro con dipendenti assunti in prova;
- nei rapporti di lavoro con lavoratori che abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia secondo le regole della riforma Fornero (fatta salva la possibilità del lavoratore di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età – più speranza di vita);
- nei rapporti di lavoro con gli atleti professionisti;
- nelle ipotesi di apprendistato (di qualsiasi livello), al termine del periodo formativo.
L’irrogazione di un licenziamento ad nutum nei confronti di un soggetto rientrante nell’ambito della tutela di cui all’art. 18 della L. n. 300/1970 può comportare l’obbligo del datore di lavoro, una volta che sia accertata l’illegittimità del licenziamento (per insussistenza del fatto contestato), di reintegrarlo nel posto di lavoro o di riassumerlo corrispondendo inoltre il risarcimento del danno. Il lavoratore reintegrato deve realmente tornare a svolgere la propria attività, non essendo sufficiente la semplice ricostituzione del rapporto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni.
Gli importi erogati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo delle imposte sui redditi secondo il sistema della tassazione separata e per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale.
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