Licenziamento collettivo
La nozione di licenziamento collettivo viene fornita dall’art. 24, L. 223/1991, che delimita anche il relativo campo di applicazione.
Possono realizzarsi altre ipotesi di licenziamenti che coinvolgono più di un lavoratore e che quindi non sono individuali, ma non hanno le caratteristiche del licenziamento collettivo. In questo caso può avvenire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed è legittimo se rispecchia le condizioni previste.
Con particolare riferimento al licenziamento collettivo, nel caso di eccedenze di personale le imprese che posseggono determinati requisiti (si veda dopo) possono dar corso alla procedura di licenziamento collettivo anche se l’impresa sia stata ammessa alla CIG straordinaria (art. 4, L. 223/91), salva la possibilità di distaccare i lavoratori in esubero presso altro datore di lavoro (art. 8, c. 3, L. 236/93).
Non è necessario che l’impresa, prima di procedere ai licenziamenti collettivi, dia corso alle procedure di CIG straordinaria.
L’attuale disciplina prevede due tipi di riduzioni di personale:
- uno per le imprese sottoposte alla procedura di CIG straordinaria (art. 4, c. 1, legge 223/91);
- l’altro per i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) non sottoposte a CIG straordinaria o che non intendono avvalersi del preventivo ricorso alla CIGS (art. 24, legge 223/91).
Imprese sottoposte a CIG straordinaria – Per poter dar corso alla procedura di licenziamento collettivo occorre quindi che si realizzino i seguenti presupposti:
- a) l’impresa deve aver occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda di CIGS, includendo nel calcolo gli apprendisti, i contratti di formazione, i lavoratori a tempo determinato e quelli a part time;
- b) l’impresa, nel corso di attuazione del programma di CIGS, non è in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi.
Datori di lavoro non soggetti a CIG straordinaria – Se il datore di lavoro che presenta degli esuberi di manodopera ritiene di dover licenziare il personale eccedente senza esperire il preventivo ricorso alla CIGS oppure nel caso in cui non rientri tra i beneficiari della CIGS, può attivare la procedura di licenziamento collettivo purché si verifichino i seguenti presupposti (art. 24, legge 223/91):
- siano occupati più di 15 dipendenti;
- si debba procedere alla riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro a cui far seguire almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni , in ciascuna unità produttiva o in più unità nell’ambito del territorio di una stessa provincia.
Non sono conteggiabili come licenziamenti ai fini di quanto indicato in precedenza:
- gli esuberi che si verificano per fine appalto di servizi (ad esempio, imprese di pulizia) non costituiscono casi di cessazione, trasformazione o riduzione di attività e quindi non può essere attivato il licenziamento collettivo, ma al massimo dei licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (Min. lav. circ. 28.5.2001);
- le dimissioni di alcuni lavoratori ancorché agevolate da gravidanze e incentivi (Cass. n. 14736 del 17.10.2002. Contro: Cass. 15401/2020).