Licenziamento disciplinare
Per licenziamento disciplinare deve intendersi il licenziamento intimato per colpa del lavoratore e quindi nel caso di recesso per giusta causa o in alcuni casi di giustificato motivo soggettivo, anche se il contratto collettivo non include il licenziamento tra le sanzioni disciplinari (Cass. 4823/1987).
Giustifica il licenziamento disciplinare anche la presenza di precedenti disciplinari risalenti a due anni precedenti il recesso.
Al licenziamento disciplinare si applica la procedura descritta per l’applicazione di qualsiasi sanzione disciplinare (Corte Cost. 204/1982), anche nelle imprese con meno di 16 dipendenti (Corte Cost. 427/1989) e anche se l’obbligo di motivazione del licenziamento introdotto dalla legge 108/1990 ha ridimensionato la portata di quest’ultima sentenza. Le regole procedurali si applicano anche al licenziamento disciplinare del dirigente (Cass. 5213/2003).
Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato.
La sospensione cautelare è il provvedimento con il quale il datore di lavoro, in presenza di fatti che giustificano il licenziamento del lavoratore, in attesa dell’esito del procedimento penale e in via cautelativa, ne impedisce l’accesso in azienda continuando a corrispondergli la retribuzione (a meno che non sia previsto diversamente dal CCNL di riferimento).
In caso di licenziamento per motivi disciplinare intimato al dirigente si applica la procedura prevista per la generalità dei lavoratori.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari intimato al dirigente si applica la procedura prevista per la generalità dei lavoratori (art. 7, commi 2 e 3, L. 300/1970; Corte Cost. 427/1989; Cass. 12223/1992 e 28967/2011).
La violazione della procedura o la mancanza della stessa (Cassazione 6269/2000) rende il licenziamento ingiustificato ma non nullo (Cass. S.U. 4844/1994); trattandosi di recesso rientrante nella disciplina della libera recedibilità, il licenziamento è operativo, ma obbliga il datore di lavoro a pagare al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso e, nel caso di licenziamento ingiustificato in base alla disciplina contrattuale, anche l’indennità supplementare (Corte Appello di Bologna, 30.5.2011).