Minori al lavoro
Il lavoro dei minori (bambini e adolescenti), alle dipendenze di datori di lavoro, è regolamentato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, in vigore dal 23 ottobre 1999, a sua volta modificato dal D.lgs. 262/2000.
L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore a 16 anni. L’Istruzione deve essere impartita per almeno dieci anni ed è obbligatoria a partire dall’anno scolastico 2007/2008 ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’ultimo anno per il completamento del dovere di istruzione ad un totale di 10 anni può essere assolto con l’apprendistato di primo livello (art. 43, D.lgs. 81/2015) con un’età minima di 15 anni.
Il mancato rispetto delle già menzionate due condizioni (età minima e obbligo d’istruzione), previste dall’art.3, legge 977/1967 prevede l’applicazione di una sanzione penale a carico del datore di lavoro.
Ai minori lavoratori deve essere assicurato un riposo settimanale di almeno due giorni se possibile consecutivi e comprendente la domenica.
L’idoneità dei minori al lavoro cui sono addetti deve essere, altresì, accertata mediante visite mediche periodiche con cadenza almeno annuale.
I minori hanno diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne.
Ai fini dei premi INAIL, qualora la retribuzione corrisposta al minore fosse inferiore al minimo tabellare contrattuale dei lavoratori maggiorenni, con lo stesso livello, la retribuzione imponibile da utilizzare è quest’ultima.
L’art. 2 c.c. stabilisce che la maggior età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.