NASpI
Dal 1° maggio 2015, è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’art. 2, L. 92/2012, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’INPS ha fornito le indicazioni operative con la circ. 94/2015.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. L’INPS ha fornito le precisazioni, di cui le principali sono riportate di seguito, con la circolare 94/2015 e 142/2015.
Sono beneficiari tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione di quelli della pubblica amministrazione e gli operati agricoli a tempo indeterminato o determinato.
Per i soci lavoratori delle cooperative di trasporto e facchinaggio (DPR 602/1970) e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura ordinaria indicata di seguito.
Possono ottenere la Naspi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti congiunti:
- essere in stato di disoccupazione involontaria cioè aver perduto involontariamente la propria occupazione (comprese le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale intervenuta durante la procedura di conciliazione ex art. 7, L. 604/1966 nonché il licenziamento disciplinare e in caso di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) oppure per scadenza del contratto a tempo determinato (Cass. 28295/2019);
- poter far valere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (tale condizione è inapplicabile dal 23/3/2021 fino al 31/12/2021 – Art. 16 D.L. 4172021), a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per le 13 settimane di contribuzione valgono i contributi effettivi, i figurativi (salvo malattia2, CIG/CIGS a zero ore, assenze per assistenza portare di handicap grave), i periodi di lavoro all’estero dove è riconosciuta la totalizzazione e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. In caso di contribuzione agricola con periodi di contributi non agricoli, questi ultimi devono risultare prevalenti.
La Naspi spetta anche durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Occorre distinguere:
- nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all’importo di 1.250,87 (anno 2022), rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% della retribuzione mensile;
- nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al già menzionato importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il già menzionato importo.
La Naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e non è soggetta alla riduzione pari al contributo apprendisti.
La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.