Contratto Part-time
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 66/2003 o a tempo parziale (con orario di lavoro ridotto).
Il contratto part time deve essere stipulato per iscritto, la mancanza della forma scritta determina, su richiesta del lavoratore, la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data di pronuncia del giudice.
Il contratto part time deve obbligatoriamente contenere la durata e la collocazione temporale dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, la settimana, il mese e l’anno; la mancata o indeterminata indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale non comporta nullità del contratto.
Il contratto part time può, su base volontaria, essere certificato dagli appositi organi competenti, a norma del titolo VIII, capo I, D.Lgs. 276/2003.
Il lavoratore part time:
- non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento;
- ha gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto full time in part time (o viceversa) non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part time deve avvenire su accordo delle parti risultante da atto scritto (art. 8, cc. 1 e 2, D.Lgs. 81/2015).
La trasformazione può avvenire anche per un tempo limitato, scaduto il quale il contratto ritorna ad essere a tempo pieno, fatta salva la possibilità di prorogare la durata del part time.
Chi ha diritto di cambiare contratto a part-time?
Hanno diritto alla trasformazione del contratto da full time in part time (art. 8, c. 3, D.Lgs. 81/2015):
- i lavoratori affetti da patologie oncologiche;
- i lavoratori affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, con una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente.
A richiesta del lavoratore il rapporto viene trasformato nuovamente in full time.