Permesso elettorale
L’art. 11 della legge n. 53/90, nonché l’art. 1 della legge n. 69/92, riconoscono ai lavoratori che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali, in caso di consultazioni elettorali, di assentarsi dal lavoro per il periodo delle operazioni elettorali, con diritto alla retribuzione.
Le consultazioni elettorali interessate sono:
- le elezioni politiche;
- le elezioni amministrative ed europee;
- i referendum nazionali e regionali.
Gli incarichi che devono essere ricoperti ai fini del diritto ai permessi sono quelli di presidente di seggio, scrutatore, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, rappresentante dei partiti o gruppi e dei promotori in caso di referendum.
Le predette consultazioni, tranne quelle europee, si svolgono dalle ore 7 alle ore 23 della sola giornata di domenica (art. 1, c. 399, L. 147/2013). Le elezioni europee si svolgono nella sola giornata di domenica. L’impegno al seggio è articolato come segue:
- Sabato, inizio operazioni di preparazione schede ai seggi dalle ore 16;
- Domenica, votazioni dalle ore 8 alle ore 22;
- Lunedì, inizio alle ore 15 dello scrutinio dei voti che possono concludersi entro lo stesso lunedì;
- Martedì, entro le ore 14 massimo devono concludersi tutte le operazioni di scrutinio.
Ai lavoratori che fruiscono del permesso elettorale spetta il pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione, oppure spettano riposi compensativi per i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di elezioni. In particolare, per i giorni lavorativi passati al seggio si ha diritto alla normale retribuzione come se il lavoratore avesse lavorato (comprende anche i compensi normalmente collegati alla prestazione, come, ad esempio, l’indennità turni). Per i giorni festivi o non lavorativi passati al seggio (di norma domenica e sabato), si applica la seguente disciplina: o si ha diritto ad una retribuzione specifica, in aggiunta a quella normale, pari alla retribuzione mensile diviso 26 o altro divisore contrattuale, o si opta per giornate di riposo compensativo.