Procedimento disciplinare
La sanzione disciplinare è l’ultimo atto di un procedimento i cui termini e fasi sono sanciti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Nella maggior parte dei casi, il mancato rispetto della procedura rende nulla la sanzione.
La procedura disciplinare, in sintesi, si articola nelle seguenti fasi:
- contestazione di addebito
- formulazione delle giustificazioni
- comminazione della sanzione disciplinare
- impugnazione della sanzione da parte del lavoratore
- mediante ricorso al magistrato, preceduto dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
- mediante ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato da azionare entro 20 giorni dalla comminazione della sanzione.
In caso di ricevimento da parte del datore di lavoro di contestazione disciplinare è, innanzi tutto, opportuno inoltrare richiesta per fornire le giustificazioni (contro deduzioni), meglio se con l’assistenza di un rappresentante sindacale (o legale).
La giurisprudenza ha ribadito che è necessario, ai fini della validità del successivo provvedimento disciplinare, che la contestazione dei fatti avvenga tempestivamente, sia per consentire al lavoratore di esercitare in modo efficace il proprio diritto alla difesa, sia perché da parte del datore di lavoro deve essere applicato un criterio di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere disciplinare, nulla rilevando riguardo alla gravità di un singolo episodio contestato il suo ripetersi a distanza di tempo.
Pur non essendo previsto un termine rigido entro il quale la contestazione debba essere emessa, la giurisprudenza ha sancito la necessità dell’attivazione della procedura con “sollecitudine”, al fine di garantire al dipendente un’effettiva possibilità di esercitare in modo adeguato ed efficace il proprio diritto di difesa.
Nell’ipotesi di provvedimento disciplinare intimato senza la contestazione scritta del fatto al lavoratore, oppure senza consentire la difesa a mezzo del rappresentante dell’associazione sindacale, il provvedimento è illegittimo sotto il profilo formale, ma il datore di lavoro potrà rinnovare la contestazione.
Il lavoratore può impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro oppure davanti al collegio di conciliazione ed arbitrato, oppure davanti a collegi di conciliazione previsti dai contratti.