Sciopero
Lo sciopero consiste nell’astensione collettiva dal lavoro, concordata e compiuta dai lavoratori per la tutela di interessi collettivi. Non è legittimo uno sciopero che tuteli interessi individuali, o una pluralità di interessi individuali, così come non è legittima l’astensione attuata da un solo lavoratore.
La proclamazione dello sciopero non deve necessariamente provenire dalle organizzazioni sindacali, né avere la loro autorizzazione, ma è sufficiente che sia decisa collettivamente.
Ai sensi dell’art. 40 della Costituzione, l’esercizio del diritto di sciopero ha luogo nell’ambito delle leggi che lo regolano. Seppure la norma costituzionale sia rimasta inattuata, salvo che per i settori dei servizi pubblici essenziali, si tratta di una disposizione immediatamente efficace e quindi il diritto di sciopero è esercitabile direttamente nell’ambito dei limiti individuati dalla giurisprudenza. Tali limiti sono individuati, in generale, nell’esigenza di tutelare interessi generali oppure beni primari (libertà, proprietà ecc.).
Alcune pronunce giurisprudenziali, susseguitesi negli anni, hanno ritenuto legittime le seguenti forme di sciopero:
- Sciopero delle mansioni (adempimento parziale della propria mansione o rifiuto di svolgere le mansioni superiori);
- Sciopero dello straordinario (rifiuto di effettuare lavoro straordinario);
- Sciopero di rendimento (rallentamento dei ritmi produttivi);
- Sciopero a singhiozzo (astensione intervallata da prestazioni);
- Sciopero a scacchiera (astensione dal lavoro solo di alcuni reparti o uffici).
Accanto all’esercizio dello sciopero vi può essere la realizzazione di azioni di supporto. Ne costituisce un esempio il picchettaggio, ovvero l’azione di blocco delle merci o delle persone, attuata a supporto di uno sciopero. Tale azione, secondo la giurisprudenza, è illegittima se influisce sulla volontà altrui sottomettendola, ed è altresì penalmente perseguibile se integra gli estremi della violenza.
La costituzione di un presidio di lavoratori davanti all’ingresso dell’azienda senza l’uso di violenza è legittimo. Sono legittimi anche i cortei interni, tranne nel caso in cui siano accompagnati dall’uso della violenza e della forza.
Lo sciopero determina una sospensione del rapporto che non legittima la risoluzione dello stesso.
L’astensione dal lavoro determina l’effetto immediato della trattenuta retributiva per le ore di sciopero nei confronti dei lavoratori che vi hanno partecipato. Il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare le ore lavorate nel caso di sciopero a singhiozzo o articolato se la prestazione residua non è utilizzabile proficuamente e se comporta oneri eccessivi.