Sicurezza sul lavoro
La tutela dell’integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro è sancita direttamente dalla Costituzione (art. 32) stabilendo che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. L’art. 2087 c.c. stabilisce altresì che l’imprenditore è tenuto a adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Le regole generali in materia di sicurezza sono contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in vigore dal 15 maggio 2008 (Testo Unico Sicurezza) che ha riorganizzato e ridisciplinati l’intera materia abrogando oltre le norme incompatibili.
Il D.Lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, ad imprese con o senza dipendenti.
Per lavoratore si intende chiunque lavora alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico o privato) con o senza retribuzione, compresi i soci lavoratori di cooperative o società, l’associato in partecipazione, i tirocinanti, gli allievi universitari e della scuola che fanno uso di materiali pericolosi, i volontari del servizio civile, dei vigili del fuoco e i LSU. Sono esclusi i lavoratori domestici.
Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali (art. 2087 c.c.) di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore o da rischio determinato da una attività non connessa con lo svolgimento dell’attività tipica.
Nel caso di concorso colposo del lavoratore la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa, ma può essere attenuata (Cass. n. 2263, 4.2.2005).
Qualora l’infortunio causato al lavoratore sia derivato da una scelta arbitraria di quest’ultimo, il quale ha deliberatamente voluto una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, non sussiste il diritto all’indennizzo a suo favore (Cass. n. 15705/2014), cos. come quando l’incidente si verifica in conseguenza del rifiuto del lavoratore di ottemperare a un preciso ordine ricevuto dall’azienda.
Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:
- valutazione dei rischi;
- programmazione della prevenzione;
- eliminazione e/o la riduzione dei rischi;
- l’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
- il controllo sanitario;
- l’informazione e la formazione;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio;
- l’uso di segnali di avvertimento;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.
Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni (art. 16, D.Lgs. n. 81/2008):
- che risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
- che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
- che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria.
- il delegato accetti la delega e abbia piena autonomia decisionale soprattutto sulle voci di spesa;
- sussista una giusta causa per la delega;
- la delega sia specifica e non generica.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) viene istituito dal datore di lavoro o all’interno e all’esterno dell’azienda. Il SPP è obbligatorio organizzarlo all’interno nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali con sostanze pericolose (art. 2, D.Lgs. 334/1999);
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di tipo nucleare, o che trattano rifiuti radioattivi (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230);
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il servizio di prevenzione deve individuare i fattori di rischio, concorrere alla valutazione dei rischi, proporre le misure di prevenzione, individuare le informazioni e la formazione per i lavoratori, nonché partecipare alla riunione periodica.
Il datore assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, in materia di rischi generali e specifici rispetto alla mansione svolta (art. 37 D.Lgs. 81/2008 – Conferenza Stato-Regioni Accordo 221/2011). La responsabilità del datore sul mancato obbligo formativo previsto dal T.U. sulla sicurezza per l’infortunio occorso al lavoratore prescinde dal fatto che quest’ultimo sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso (Cass. 21242/2014). La formazione e, se previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
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- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro o al massimo entro 60 giorni dall’instaurazione del rapporto);
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.