TFR

La L. 297/1982 (che ha modificato l’art. 2120 cod. civ.), in sostituzione dell’indennità di anzianità, ha introdotto l’istituto del Trattamento di fine rapporto (TFR). 

Detta norma stabilisce: 

  • in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto; 
  • il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari o comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per il coefficiente 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni; 
  • la retribuzione da prendere in considerazione, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, è quella erogata a titolo non occasionale. A tale fine i contratti collettivi possono individuare le voci di retribuzione utili al calcolo del TFR. Deve essere escluso dalla retribuzione utile quanto corrisposto a titolo di rimborso spese; 
  • in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause indicate nell’art. 2110 cod. civ. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile al calcolo del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; 
  • il TFR, con esclusione delle quote maturate nell’anno, deve essere incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. 

Sono computabili nella retribuzione i compensi considerati “omogenei” al rapporto di lavoro anche se non corrisposti con continuità (Cass. n. 2254 del 24.2.1993), fra cui, a titolo esemplificativo: 

  • paga base, scatti di anzianità, contingenza, superminimi, indennità funzione quadro, laurea e diploma; 
  • indennità mensa; alloggio (Cass. 12.4.1995, n. 4197); 
  • alloggio quale indennità di trasferimento (Cass. 3.8.2018, n. 20505); 
  • premio finale, premio di fedeltà (Cass. n. 9252, 9.4.2008 – n. 6591, 16.3.2018) e premio annuo; 
  • indennità mansione, per lavori disagiati, maneggio denaro; 
  • straordinario continuativo (verificato attraverso le condizioni di: regolarità o frequenza o periodicità; 
  • con l’esclusione dei caratteri di occasionalità e transitorietà – Cass. 8293, 3.4.2007); 
  • mensilità aggiuntive; 
  • maggiorazione lavoro notturno (Cass. 13440/99 – 12234/2006); 
  • utile di cottimo; 
  • ex festività 4 novembre spostata in domenica (anche 2 giugno fino al 2000); 
  • festività infrasettimanali retribuite; 
  • festività non fruite cadute di domenica (Cass. n. 11448, 19.6.2004) e 4286, 4.3.2016; 
  • indennità sostitutiva delle ferie avente carattere retributivo (mancata fruizione non imputabile al datore di lavoro, per esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro) (Cass. n. 11960, 8.6.2005); 
  • contro valore in denaro delle prestazioni in natura non occasionali (Cass. 17013/2006); 
  • parte retributiva dell’indennità ai trasfertisti 

Non possono essere computati nella retribuzione utile i seguenti compensi: 

  • festività lavorata e festività con riposo compensativo (maggiorazione); 
  • premio anzianità; 
  • una tantum; 
  • indennità sostitutiva delle ferie avente carattere risarcitorio; 
  • indennità di trasferta e rimborso spese a piè di lista, indennità chilometrica se corrisposta occasionalmente (cass. 8.1.2003, n. 96); 
  • straordinario non continuativo – straordinario, anche continuativo, ma escluso dalla contrattazione collettiva (Cass. 18.10.2019, n. 26609); 
  • indennità sostitutiva per permessi retribuiti non fruiti; 
  • indennità sostitutiva del preavviso (cass. 5.10.2009 n. 21116, 5.10.2011 n. 21216 e 30.9.2011 n. 2009); 
  • somme versate dall’azienda ai fondi di previdenza complementare. 

Il lavoratore, durante lo svolgimento del rapporto, ha diritto di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato1 alla data della richiesta (art. 2120,c. 6, c.c.), purché sussistano le seguenti condizioni: 

  1. il lavoratore abbia un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni; 
  2. le richieste rientrino entro i limiti annui del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti; 
  3. La richiesta sia giustificata dalla necessità di spese sanitarie e per l’acquisto della prima casa di abitazione. 

L’anticipazione può essere chiesta soltanto una volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. 

L’obbligo di anticipazione è sospeso per le aziende dichiarate in crisi (L. 675/77) per tutto il periodo fissato dal decreto ministeriale.