I permessi elettorali per il lavoratore: guida e regole

3 Giugno 2022

Il lavoratore dipendente, chiamato a ricoprire la carica di presidente o scrutatore presso i seggi elettorali in occasione delle votazioni, ha diritto di usufruire di permessi retribuiti e di riposi compensativi.

Molti lavoratori dipendenti, in occasione delle consultazioni elettorali (votazioni politiche, amministrative, europee o referendum) vengono incaricati dai Comuni di residenza per svolgere le varie funzioni nei seggi elettorali.

Per espletare l’incarico, ai lavoratori dipendenti vengono riconosciuti particolari permessi retribuiti. La regolamentazione è contenuta nell’art. 11 della L. 21/03/1990, n. 53 e successive modificazioni, che riconosce ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni di seggio. 

Chi è interessato ai permessi elettorali?

Per quanto riguarda i soggetti interessati ai permessi elettorali, le norme di riferimento sono le leggi 53/1990 e 69/1992.

Possono fruire dei permessi tutti i lavoratori dipendenti che, in occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee o in occasione dei referendum, vengono chiamati ad adempiere alle funzioni, all’interno del seggio, di:

  • presidente di seggio;
  • scrutatore;
  • segretario di seggio;
  • rappresentante di lista o di gruppo;
  • rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei referendum. 

Adempimenti elettorali e diritto di voto

L’impegno a cui è chiamato il lavoratore presso i seggi non si riduce solo agli adempimenti strettamente attinenti alla votazione. Infatti, vi sono operazioni di seggio preliminari alle votazioni e di scrutinio successive alla chiusura dei seggi.

Orari dell’attività ai seggi elettorali

In via generale l’attività ai seggi ha inizio nel pomeriggio del sabato precedente la votazione dove il lavoratore dovrà presentarsi per la costituzione dell’Ufficio Elettorale di sezione. 

Nelle giornate di domenica (e per alcune elezioni anche di lunedì) avvengono le operazioni di votazione; mentre lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. 

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore, chiamato ad adempiere a una delle predette funzioni elettorali, deve presentare al proprio datore di lavoro, al fine di giustificare l’assenza e di poter godere del relativo trattamento retributivo, una serie di documenti che possono essere così riassunti: 

Prima delle operazioni elettorali

La legge non regola adempimenti specifici, quindi occorre far riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di correttezza nel rapporto di lavoro. Ne consegue che il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi elettorali, in tempo utile (si ritiene al momento della nomina), affinché il datore di lavoro possa organizzare al meglio l’attività lavorativa in vista dell’assenza del lavoratore. Il dipendente deve anche presentare una copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune ovvero di nomina a rappresentante di lista o di gruppo politico.

Dopo le operazioni elettorali

Attestato dei giorni trascorsi presso il seggio con firma del Presidente del seggio stesso e timbro della sezione elettorale. Per il Presidente di seggio, l’attestazione deve essere sottoscritta dal Vicepresidente dello stesso seggio.

Cosa spetta al lavoratore: retribuzione e riposo compensativo

L’art. 119 del DPR 30/03/1957 n. 361 (modificato dall’art. 11 della legge 53/90) al secondo comma prevede che “i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

Il testo della norma, essendo poco chiaro, ha dato origine a diverse interpretazioni, determinando l’intervento della giurisprudenza. 

Per fare chiarezza sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza 13/12/1991 n. 452, e successivamente il Legislatore con la legge 29/01/1992 n. 69, di interpretazione autentica della predetta norma. Il Legislatore ha, così, previsto che il secondo comma dell’art. 11 della legge 53/1990 deve essere inteso nel senso che i lavoratori impegnati al seggio hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.  

Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:

  • per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
  • per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26mo o altro divisore previsto dal CCNL) a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

Poiché le disposizioni in argomento non disciplinano i criteri di scelta tra la quota di retribuzione aggiuntiva ed il riposo compensativo, sorge il problema di individuare come sia possibile conciliare i due opposti interessi, ossia da un lato il diritto del lavoratore ad ottenere una delle due alternative previste dalla legge, e dall’altro l’interesse del datore di lavoro a non essere danneggiato dall’assenza del dipendente. 

Si ritiene, quindi, utile che le parti trovino un accordo sul punto oppure, in caso di esito negativo, che la scelta spetti al datore di lavoro in considerazione del fatto che le esigenze della produzione prevalgono su tutto il resto (Circ. Confindustria 20/02/1992, n. 11571). 

Nel caso in cui la giornata lavorativa del lunedì venga passata al seggio solo per alcune ore (ad es. fino alle 3.00 dopo la mezzanotte) la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19/09/2001 n. 11830 e Cass. 2/02/2001 n. 1431) ritiene che spetti comunque l’intero giorno di permesso retribuito. Infatti l’unità di misura da prendere in considerazione sono i giorni e non le ore, nel rispetto del dettato normativo (art. 11 della legge 53/1990). 

Quindi se il lavoratore termina l’attività di scrutatore nelle prime ore del lunedì mattina, ha diritto, secondo il predetto orientamento, di assentarsi dal lavoro per tutta la giornata e di essere retribuito normalmente, anche se in teoria è in condizioni di andare a lavorare in azienda. 

Per un quadro riepilogativo delle diverse situazioni si rinvia alla tabella seguente: 

GIORNATE LAVORATIVEGIORNATE FESTIVE E NON LAVORATIVE
Sabato (*) – Domenica (*) –  Lunedì (**)Sabato (***) – Domenica – Lunedì (****)
Diritto:- all’assenza dal lavoroe- alla normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio (comprensiva anche dei compensi normalmente collegati alla prestazione)Diritto:- ad una quota di retribuzione pari a 1/26° (o altro divisore contrattuale) della retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normaleoppure- ad un giorno di riposo compensativo per ogni giornata passato al seggio.
(*) Se lavorativo.
(**) Se non festivo.
(***) Se settimana corta.
(****) Se festivo.

Regime fiscale e contributivo

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti dal lavoratore per le operazioni elettorali a carico dell’ente pubblico e la retribuzione (comprese le maggiorazioni) erogata dal datore di lavoro, è regolato differentemente dalla legge.  Si veda in dettaglio la tabella che segue:

IMPOSTE CONTRIBUTI 
Retribuzione a carico del datore di lavoro (retribuzione corrente e giornate aggiuntive) 
SI (*)
SI (*)
Compensi a carico dell’ente pubblico per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore, segretario o Presidente di seggio
NO (**)
NO (**)
(*) Ai sensi dell’art. 2 della legge 30/04/1981 n.178, Il datore del lavoro può detrarre dal proprio reddito ai fini delle imposte per il titolo in argomento, le somme erogate al lavoratore (Circ. Min. fin. 16/03/1982 n.17).

(**) Compensi esenti ai sensi dell’art. 9 della legge 53/90. 

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