Sulla G.U. n. 223 del 23.9.2022 è stato pubblicato il D.L. n. 144 del 23.9.2022 (Decreto Aiuti Ter) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Bonus una tantum è un sostegno per i lavoratori
Tra la misure in materia di lavoro, si prevede (art. 18) che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 (soggetti a cui l’indennità è erogata dall’INPS), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, al sussistere di specifiche condizioni, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, commi 1 (pensioni) e 16 (reddito di cittadinanza).
La norma è stata introdotta per attenuare l’impatto dei maggiori costi sostenuti dalle famiglie a causa dell’emergenza energetica e l’iter da seguire è molto simile a quello dell’una tantum di € 200 corrisposta a luglio.
Sintesi della nuova disposizione che coinvolge i datori di lavoro
1. Destinatari: lavoratori dipendenti (esclusi domestici).
2. Condizioni:
- a) retribuzione imponibile di competenza novembre non superiore a € 1.538, ovvero nessuna retribuzione ma con copertura previdenziale figurativa a carico INPS;
- b) il soggetto non deve essere titolare di pensione e RdC;
- c) è necessario presentare una dichiarazione di non essere titolare di pensione e/o RdC;
- d) l’indennità può essere percepita una sola volta in presenza di contemporanei rapporti di lavoro.
3. Importo: 150 euro Non concorre a formare reddito, non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile;
4. Corresponsione: dal datore di lavoro unitamente alla retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, recuperabile attraverso l’UNIEMENS.
Criticità interpretative del decreto Aiuti Ter
Da una prima lettura del decreto, emergono alcune criticità interpretative che – si spera – saranno chiarite in sede di conversione. In particolare, ci si domanda:
- se nel mese di novembre sono erogati il rateo di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, queste contano ai fini del limite di 1.538 euro?
- se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro a novembre e nello stesso mese viene riassunto da altro datore di lavoro, a chi spetterà erogare l’una tantum? Inoltre, i due redditi si sommano per la verifica del limite di 1.538 euro?
- Oltre alla dichiarazione di non essere pensionato, il soggetto interessato deve presentare anche la dichiarazione che non ha percepito l’una tantum da altro datore di lavoro?
Soggetti a cui l’indennità può essere erogata dall’INPS:
- Pensionati;
- Lavoratori domestici;
- Percettori di disoccupazione agricola;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Stagionali, spettacolo, sport, intermittenti, autonomi senza partita IVA e incaricati alle vendite a domicilio;
- Titolari di reddito di cittadinanza.
N.B. – L’INPS eroga l’indennità, nei casi previsti, successivamente l’invio delle denunce UNIEMENS inviate dai datori di lavoro (ciò alfine di evitare duplicazioni).
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