Il decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) ha previsto che l’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti già applicato dallo scorso gennaio 2022 nella misura dello 0,8% passa al 2% fino a dicembre 2022.
Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, applicato sui contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è pari al 2,0% ed è applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2021 con corresponsione delle ultime competenze nel 2022, l’esonero non trova applicazione. Diversamente, se cessa entro il 31 dicembre 2022 con corresponsione delle ultime competenze nel 2023, può essere validamente applicato.
Le istruzioni per l’applicazione della norma sono state fornite dall’INPS con i messaggi 3499 e 4009 del 2022.
Quando trova applicazione l’esonero?
L’esonero può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quindi quella che il datore denuncia con il flusso Uniemens trasmesso all’INPS, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.
L’esonero non può trovare applicazione per i dipendenti la cui vigente normativa prevede l’abbattimento totale della contribuzione a carico lavoratore, ad esempio i dipendenti svantaggiati delle cooperative sociali.
Per i lavoratori distaccati all’estero in paesi extra UE non convenzionati (con applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi), o parzialmente convenzionati (sempre con applicazione, in questo caso limitatamente ad alcuni istituti, delle retribuzioni convenzionali), l’esonero può essere applicato purché la retribuzione mensile non superi mensilmente € 2.692.
Come si opera per la tredicesima?
Quando la tredicesima viene corrisposta a dicembre, si deve operare con le seguenti modalità: l’esonero del 2%, oltre ad essere applicato sulla retribuzione del mese se non superiore a € 2.692, si applica anche all’intera tredicesima purché anch’essa non superi € 2.692. Se l’assunzione è intervenuta nel corso dell’anno, l’esonero è applicato sulla tredicesima se il suo valore non supera l’importo calcolato moltiplicando € 234 per il numero dei ratei maturati.
Se invece i ratei di tredicesima sono corrisposti unitamente alla retribuzione dei singoli mesi, l’esonero del 2%, oltre ad essere applicato sulla retribuzione del mese purché non superiore a € 2.692, si applica anche sul rateo corrisposto nei singoli mesi da luglio a dicembre purché di valore non superiore a € 234 (per il primo semestre era invece applicato, come predetto, nella misura dello 0,8%.
E in presenza di più denunce contributive?
L’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione di alcune ipotesi particolari in cui, nello stesso mese, sono presenti più denunce contributive, partendo dal presupposto che la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente. Vediamo i chiarimenti più interessanti.
In caso di passaggio, nel corso del mese, da part time a tempo pieno e viceversa, per la verifica della condizione occorre tenere presente della complessiva retribuzione imponibile.
Per l’ipotesi di operazioni societarie e cessione del contratto di lavoro, situazioni in cui il lavoratore passa da un’azienda a un’altra senza soluzione di continuità, ai fini della verifica della condizione occorre prendere in considerazione la complessiva retribuzione imponibile.
Anche per il dipendente che transita, nello stesso mese, da una posizione assicurativa a un’altra della medesima azienda, si verifica la complessiva retribuzione imponibile;
In tutti i casi predetti, verificata la condizione, l’esonero sarà applicato in pro quota nelle singole denunce.
Diversamente, nel caso di prestazione lavorativa svolta nello stesso mese ma presso distinti datori di lavoro, la condizione deve essere verificata autonomamente per ogni rapporto di lavoro: in sostanza il limite di € 2.692 va osservato in ognuno dei rapporti di lavoro.
Se pensi di aver bisogno di un consulente del lavoro visita il sito di Paghe.io!
Per leggere invece altri approfondimenti fatti dai nostri esperti visita il blog Paghe.io