Voucher Lavoro: prestazioni occasionali più flessibili nel settore turistico-termale
3 Agosto 2023
Quest’anno non c’è pace per il lavoro occasionale e i voucher. Dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 alla disciplina contenuta nell’art. 54-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017), adesso l’art. 37 del DL 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), in vigore dal 5 maggio 2023, modifica nuovamente la norma al fine di renderla maggiormente flessibile per le imprese che operano nei settori dei congressi e delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Nel silenzio di indicazioni normative o di prassi, si dovrebbe trattare delle aziende identificate dai codici ATECO:
- 82.30.00
- 74.90.99
- 96.04.20
- 93.21.00.
Tale modifica, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del DL 48/2023, trova la sua giustificazione nel fatto che, in questi settori, le aziende hanno l’esigenza di assumere personale per brevissimi periodi di tempo e, spesso, non riescono a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera.
Nel concreto la modifica apportata dal Decreto Lavoro mira a realizzare due obiettivi:
- da un lato innalzare l’importo massimo spendibile da ogni singola impresa per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale;
- dall’altro elevare la soglia dimensionale delle imprese che possono utilizzare questo strumento.
Il resto della disciplina contenuta nell’art. 54-bis sopra citato invece resta invariato, seppur come accennato all’inizio, già modificato con effetto dal 1° gennaio u.s. ad opera della Legge 197/2022.
Limiti economici delle prestazioni occasionali
La prima modifica che il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 apporta alla regolamentazione delle prestazioni occasionali riguarda i limiti economici.
Già la Legge di Bilancio 2023 era intervenuta elevando da 5.000 a 10.000 euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori.
La Legge 197/2022 ha inoltre stabilito che la disciplina sulle prestazioni occasionali e voucher trovi applicazione anche alle attività svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, identificate con il codice ATECO 93.29.1.
Adesso il DL 48/2023 prevede che per le aziende che operano nel settore turistico termale, l’importo complessivo dei compensi che ciascun utilizzatore può corrispondere alla totalità dei prestatori si alza da 10.000 euro a 15.000 euro.
Restano invece invariati gli altri limiti previsti dalla norma. Quindi ciascun prestatore può ottenere complessivamente un compenso non superiore a 5.000 euro, tenendo conto di tutti gli utilizzatori nei cui confronti ha prestato l’attività e non superiore a 2.500 euro nei confronti dello stesso utilizzatore.
Riassumendo, dopo la recente modifica, i nuovi limiti dei compensi per le prestazioni occasionali sono quindi i seguenti:
Fattispecie | Settore turistico e termale | Tutti gli altri settori |
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori | compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; | compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; |
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei Prestatori; | compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro; | compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro; |
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore | compensi di importo non superiore a 2.500 euro. | compensi di importo non superiore a 2.500 euro. |
L’INPS, con la circolare n.6 del 19/01/2023, intervenuto dopo l’entrata in vigore della Legge 197/2022, ha ricordato che i nuovi limiti economici valgono sia per l’accesso al Libretto Famiglia (quello utilizzabile da parte delle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia, assistenza domiciliare ai bambini, ecc.) che al Contratto di prestazione occasionale.
Inoltre, l’Istituto previdenziale ha ricordato che per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le prestazioni rese dagli steward (DM 8 agosto 2007 sostituito dal DM 13/08/2019), è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, rimane valido la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.
Divieti di utilizzo delle prestazioni occasionali
L’altra modifica apportata dall’art. 37 del DL 48/2023 riguarda il comma 14 del predetto art. 54-bis relativo ai casi in cui è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale, già oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio 2023.
Più precisamente, dal 5 maggio 2023, il divieto alle prestazioni occasionali sussiste:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (erano 5 prima della modifica disposta dalla Legge 197/2022) ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Come si evince chiaramente dalla citata lett. a), per le aziende che operano nel settore turistico termale, il divieto di ricorrere alle prestazioni occasionali non scatta quando l’organico è costituito da più di 10 lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma quando è composto da più di 25 lavoratori.
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